Normativa Sicurezza

Normativa Sicurezza sul Lavoro

 

2017

2016

  • Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto 2016. Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
  • Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
  • Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  Modifica delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • Decreto Legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016. Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2015

2014

  • Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014Modelli semplificati in tema di cantieri temporanei e mobili (in attuazione dell’art. 104-bis del D.lgs 81/2008 e dell’articolo 131, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs 163/2006).
  • Decreto Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014. Procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese di cui all’art. 30, comma 5-bis, del Testo unico di Sicurezza (D.lgs. 81/2008).

2012

2011

  • Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
  • Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2008

  • Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2006

  • Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

2003

  • Decreto ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2001

  • Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL), edizioni UNI, settembre 2001.

1998

 

Enti normatori

CEN – Comitato Nazionale Europeo;
CENELEC – Comitato Europeo di Normazione Elettronica
ISO – International Organization for Standardization
UNI – Ente Italiano di Normazione;
CEI = Ente italiano di normazione per l’elettrotecnica, l’elettronica e le telecomunicazioni.

Organizzazione della sicurezza aziendale

 

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è definito come «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa».  Il datore di lavoro è il principale garante della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L’articolo 17 del Decreto legislativo 81/2008 sancisce per il datore di lavoro gli obblighi non delegabili, ossia non trasferibili ad altro soggetto, di:

  1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nell’azienda o unità produttiva di cui egli ha la responsabilità ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’articolo 28;
  2. designare il RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Dirigente

Il dirigente è definito come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».

Al dirigente, il datore di lavoro può delegare diversi obblighi, elencati nell’articolo 18 del Decreto legislativo 81/2008:

  1. nominare il Medico Competente, per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dalla normativa
  2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
  3. nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
  4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente
  5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
  6. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
  7. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal Programma di Sorveglianza Sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro
  8. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
  9. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  10. adempiere agli obblighi di Informazione, Formazione e Addestramento di cui agli articoli 36 e 37) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
  11. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
  12. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico. Il documento è consultato esclusivamente in azienda
  13. elaborare, se del caso, il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI – Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze), anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda
  14. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
  15. comunicare in via telematica all’Inail nonché per suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro – SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a 3 giorni
  16. consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’articolo 50
  17. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti
  18. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
  19. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la Riunione Periodica di cui all’articolo 35
  20. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
  21. comunicare in via telematica all’Inail, nonché per suo tramite, al SINP, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei RLS
  22. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto Giudizio di Idoneità

 

Preposto

Il preposto è definito come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
A differenza del dirigente, il preposto non ha un ruolo organizzativo, bensì di controllo.

L’articolo 19 del Decreto legislativo 81/2008 stabilisce che al preposto, secondo le sue attribuzioni e competenze, spetta:

  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
  7. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37

 

Lavoratori

Il lavoratore è definito come la «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».
I lavoratori hanno diritto a essere tutelati dal datore di lavoro, per quel che concerne la loro sicurezza e la loro salute; nel contempo, però, devono rispettare precisi doveri, stabiliti dall’articolo 20 del Decreto legislativo 81/2008:

  1. contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale
  3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di protezione individuale (DPI) messi loro a disposizione
  4. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
  5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e DPI
  6. segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dando notizia al RLS
  7. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza/di segnalazione/di controllo
  8. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
  9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti, o comunque disposti dal medico competente

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del datore di lavoro. L’obbligo di esporre la tessera grava anche in capo a lavoratori autonomi.

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Il RSPP è definito come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti  professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
Si definisce, a sua volta, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) «l’insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori».

Il RSPP può essere un dipendente interno di un’azienda o di un’unità produttiva o una persona esterna. In assenza del personale interno in possesso di attitudini, capacità e requisiti adeguati, è obbligatorio ricorrere a un RSPP esterno.

I requisiti e le capacità professionali del RSPP e degli eventuali addetti al SPP (ASPP) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorativa.

Secondo l’articolo 32 del Decreto legislativo 81/2008, il RSPP e gli ASPP devono:

  • possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica finale, di corsi di formazione specifici in materia di prevenzione e protezione dai rischi. Per quanto riguarda il RSPP, i suddetti corsi devono comprendere anche: rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali
  • dimostrare, se non in possesso del titolo di studio di cui al punto precedente, di aver svolto la funzione di RSPP o ASPP da almeno sei mesi, previo svolgimento dei corsi di formazione appositi
  • frequentare, oltre ai corsi di formazione base, anche corsi di aggiornamento

Ai sensi dell’articolo 33, il SPP provvede:

  1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
  2. all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  3. a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
  4. a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  5. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  6. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35
  7. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 Il RSPP, così come gli altri componenti del SPP, è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

II datore di lavoro stesso (articolo 34) può esercitare il ruolo di RSPP, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, nei casi previsti dall’Allegato II.

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è definito come la «persona eletta o designata per rappresentare i  lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro».

Il Decreto legislativo 81/2008 contempla anche:

  • il RLS territoriale (RLST)
  • il RLS di sito produttivo (istituito per la prima volta)

In ogni azienda o unità produttiva deve esserci un numero minimo di RLS:

  • 1 RLS in aziende/unità produttive fino a 200 lavoratori
  • 3 RLS in aziende/unità produttive fino a 201 lavoratori
  • 6 RLS in aziende/unità produttive con oltre 1000 lavoratori

Nelle aziende/unità produttive con meno di 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre in quelle con più di 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno.
L’elezione del RLS avviene di norma, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

Le modalità di elezione del RLS, stabilite in sede di contrattazione collettiva, prevedono che:

  • il RLS può essere eletto tra i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato
  • l’elezione si svolge a suffragio universale e a scrutinio segreto
  • il numero di preferenze che un lavoratore può esprimere è pari a 1/3 dei candidati
  • prima della votazione, i lavoratori eleggono un segretario di seggio, il quale provvederà alla redazione del verbale di elezione, che costituisce lettera di nomina dell’eletto
  • il RLS dura in carica 3 anni, salvo dimissioni anticipate: in tal caso viene sostituito dal primo dei non eletti

In assenza di elezione o designazione del RLS, si ricorre al RLST, che svolge le stesse funzioni e ha lo stesso ruolo del RLS, ma invece di essere eletto dai lavoratori, è designato dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori.

Il RLS di sito produttivo è individuato tra i RLS di tutte le aziende che operano in un medesimo sito produttivo, in specifici contesti (articolo 49):

  • porti, specifiche aree portuali o sedi di autorità portuale o marittima
  • centri internodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministero dei trasporti  del 18/10/2006 n. 3858
  • impianti siderurgici
  • cantieri con almeno 3.000 uomini/giorno
  • contesti produttivi complessi, caratterizzati da interferenza tra lavorazioni  e un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500

In base all’articolo 50, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva
  3. è consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla nomina del medico competente e alla designazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all’evacuazione dei luoghi di lavoro
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla  valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (es. ASL)
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione
  12. avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

Deve poter accedere ai dati di cui all’articolo 18 comma 1 lettera r) e deve ricevere, su richiesta, copia del DVR aziendale. Il RLS non può subire alcun pregiudizio a causa dell’attività svolta e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

È tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 196/2003 (tutela della privacy), al segreto industriale relativamente al DVR e al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o di ASPP.

 

Medico competente

Il medico competente è definito come «medico in possesso di uno dei titoli e  dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».
Il medico competente può essere un dipendente di una struttura pubblica o privata o del datore di lavoro, oppure un libero professionista. Per svolgere la funzione di medico competente è necessario possedere uno dei titoli o requisiti stabiliti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 81/2008, cioè:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
  • autorizzazione
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico del lavoro per almeno 4 anni I medici in possesso dei titoli o requisiti idonei sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

In base all’articolo 25, il medico competente:

  1. collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi anche ai fini, ove necessario, della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
    Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi di responsabilità sociale
  2. programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria, di cui all’articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
  3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei risultati, presso il luogo di
    custodia concordato al momento della nomina
  4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale
  5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce informazioni necessarie, relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella va conservata, sempre nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003, dal datore di lavoro per almeno 10 anni, salvo il termine diverso previsto da disposizioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008
  6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività che comporta esposizione a tali agenti.
    Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS
  7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
  8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati, al fine dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori
  9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro, ai fini della sua annotazione nel DVR
  10. partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
  11. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute

Il medico competente è anche tenuto a rapportarsi con il Servizio sanitario nazionale (SSN); secondo l’articolo 40, egli deve trasmettere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio (ASL) le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando il modello predisposto nell’Allegato 3B.

 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

La sorveglianza sanitaria, regolamentata dall’articolo 41 del Decreto legislativo 81/2008, consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente (es. esposizione a rumore, agenti cancerogeni), nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all’articolo 6
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi

Comprende una serie di visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro:

  • visita preventiva, per constatare l’assenza di controindicazioni alla  mansione cui il lavoratore è destinato, al fine di valutarne l’idoneità
  • visita periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma, una volta all’anno. Tale periodicità può peraltro assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio
  • visita su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta
  • visita in occasione di cambio di mansione
  • visita alla cessazione del rapporto di lavoro, ove previsto dalla normativa
  • visita preventiva in fase preassuntiva
  • visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi

La sorveglianza sanitaria non può essere effettuata:

  • per accertare stati di gravidanza
  • negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche comprendono esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate e ritenute necessarie dal medico competente. Nei casi previsti dalla normativa, sono altresì finalizzate a verificare l’assenza di condizioni di dipendenza da alcool e/o da sostanze stupefacenti.

Il medico competente, sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica assegnata ai lavoratori:

  1. idoneità
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni
  3. inidoneità temporanea
  4. inidoneità permanente

Il giudizio di idoneità viene espresso per iscritto e ne deve essere consegnata copia al lavoratore cui si riferisce e al datore di lavoro. Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42, qualora i risultati della sorveglianza sanitaria conducano a un’inidoneità alla mansione specifica, è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione equivalente compatibile con il suo stato di salute, o a mansione inferiore, ma garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.

 

Gli addetti alle emergenze

In un’azienda o unità produttiva, gli addetti alle emergenze sono i lavoratori incaricati:

  • dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio
  • del primo soccorso e salvataggio
  • dell’evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e della gestione di situazioni di emergenza in generale.

Gli addetti, designati preventivamente dal datore di lavoro, devono, in base all’art. 43 del d.lgs. 81/2008:

  • essere formati
  • essere in numero sufficiente
  • disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva

I lavoratori individuati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Salvo che nei casi di cui all’art. 31 comma 6, nelle imprese o unità produttive che impiegano fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione (art. 34 comma 1-bis).

La normativa non dà indicazioni precise sul numero di addetti alle emergenze, limitandosi a prescrivere che detto numero sia sufficiente e congruo con le dimensioni e con i rischi specifici presenti nell’azienda/unità produttiva. Comunque, è necessario che gli addetti coprano tutti i turni lavorativi e, per stabilirne il numero, è necessario tener conto di altri fattori (es. ferie, malattie, permessi lavorativi, straordinari).

Gli addetti alle emergenze devono essere in possesso di idoneità psicofisica, stabilita dal medico competente.

 

Modelli di Gestione e Organizzazione (MOG) e SGSL

L’art. 6 del d.lgs. 231/2001 dà l’opportunità di esonerare da responsabilità la persona giuridica, in caso di adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG), prima del compimento del reato. Nel caso di reati commessi con violazione delle norme in materia di SSL, i MOG idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa devono essere conformi ai requisiti stabiliti dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008.

In sede di prima applicazione, si presumono conformi ai suddetti requisiti, per le parti corrispondenti, i MOG definiti secondo:

  • Linee Guida UNI – Inail per un SGSL
  • British Standard OHSAS 18001

 

Modelli di Gestione e Organizzazione (MOG)

L’art. 30 del d.lgs. 81/2008 stabilisce che i Modelli di Organizzazione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG), affinché siano idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa per le imprese devono essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
  3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  4. alle attività di sorveglianza sanitaria
  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
  6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
  7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
  8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Il MOG deve prevedere:

  • idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività finalizzate all’adempimento dei suddetti obblighi giuridici
  • per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi
  • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso
  • un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello medesimo (verifica) e sul mantenimento della sua efficacia nel tempo (riesame). Il riesame e l’eventuale modifica del modello devono essere effettuati in caso di violazioni significative delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro oppure in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

 

Sistemi di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL)

I Sistemi di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) sono sistemi organizzativi che integrano obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e produzione di beni o servizi.

La norma BS OHSAS 18001 definisce un SGSL «Parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzato per sviluppare ed implementare la propria politica di SSL e gestire i propri rischi SSL».

Il SGSL si fonda su una sequenza di 4 fasi ripetute (ciclo di Deming):

  1. PLAN = Pianificazione
  2. DO = Attuazione di quanto pianificato
  3. CHECK = Monitoraggio
  4. ACT = Riesame

Secondo le Linee guida UNI – Inail, la sequenza ciclica di un SGSL prevede, in estrema sintesi:

  1. Definizione di una politica aziendale per la SSL
  2. Pianificazione di opportuni obiettivi, congruenti con la politica
  3. Attuazione di quanto pianificato (azione e sensibilizzazione)
  4. Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi pianificati e dell’efficacia del sistema
  5. Riesame del sistema e miglioramento

Il primo passo da seguire per l’implementazione di un SGSL in un’impresa è l’effettuazione di un esame iniziale, il quale consiste in un’analisi preliminare della realtà aziendale, in cui si considerano, ad esempio: i risultati della valutazione dei rischi, l’organizzazione, le norme applicabili, gli infortuni e le malattie professionali.

 

(fonte: “Sicurezza al Passo coi Tempi” – INAIL 2017)