Bonifica Amianto Eternit
- Bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento amianto in matrice friabile e matrice compatta (cemento-amianto e vinil-amianto).
- Incapsulamento amianto con membrane elastomeriche.
- Mappatura dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) e valutazione del Rischio Amianto negli edifici civili e industriali.
- Determinazione quali-quantitativa dell’amianto in campioni in massa.
- Monitoraggi Ambientali con metodica MOCF (Microscopia Ottica a Contrasto di Fase) e SEM (Microscopia Elettronica a Scansione).
- Progettazione interventi di bonifica amianto.
- Consulenza sulla normativa bonifica amianto
La presenza in un edificio di materiali contenenti amianto, utilizzato per diversi anni su larga scala nel campo dell’edilizia e dell’industria, impone una valutazione da parte di personale tecnico specializzato dello stato di conservazione dei manufatti e dei rischi potenziali di rilascio nell’ambiente di fibre altamente nocive per la salute delle persone responsabili di Cancro Polmonare, Asbestosi, Mesotelioma Pleurico Polmonare e Placche Pleuriche.
Cosa fare in presenza di Amianto
Se in un edificio pubblico, privato o industriale viene accertata la presenza di materiale contenente amianto, bisogna pianificare un programma di controllo e manutenzione che garantisca il rispetto della normativa vigente:
- incaricare un responsabile per le attività di controllo e coordinamento della manutenzione
- tenere una documentazione relativa all’ubicazione dei materiali contenenti amianto
- garantire l’informazione agli occupanti.
A queste fasi segue la bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto che deve essere eseguita da una ditta specializzata e autorizzata, regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categoria 10 per la bonifica dei beni contenenti amianto, con personale tecnico abilitato e certificato con una specifica formazione sulle misure da adottare nelle attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto, dotato di mezzi di protezione individuali per le vie respiratorie e di decontaminazione e soggetti ad una costante sorveglianza sanitaria.
Ogni intervento di rimozione o smaltimento dei materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un Piano di lavoro da parte dell’impresa che svolge i lavori. In base all’art. 256 c. 2 del D.lgs. 81/2008 deve essere presentato un Piano di Lavoro all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori senza prevedere da parte di quest’ultimo il rilascio di alcuna prescrizione e parere.
Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del Piano di Lavoro è possibile iniziare i lavori previa notifica all’ASL di competenza almeno 72 ore prima dell’inizio dei lavori.
Al termine delle operazioni di bonifica dell’amianto e prima di procedere alla riconsegna dei locali bonificati, si devono attendere le ispezioni di controllo da parte della ASL di competenza e si effettuano dei campionamenti per verificare la presenza di fibre di amianto nell’aria con tecniche a microscopia SEM (Microscopio Elettronico a Scansione) da parte di un laboratorio certificato (procedura valida solo per l’amianto friabile).
L’amianto è considerato un rifiuto speciale pericoloso, non assimilabile ai rifiuti normali.
Nel caso di interventi di sostituzione dal quale si ottengano grosse quantità di rifiuti, la ditta appaltata deve provvedere allo smaltimento del materiale di scarto (insieme alle tute e ai filtri usati) presso una discarica autorizzata.
Il Ministero della Sanità con disciplinare tecnico attuativo della legge quadro n° 257/92, ha emanato il D.M. del 6 settembre 1994 che stabilisce le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto.



