Normativa Bonifica Amianto

Normativa Bonifica Amianto Eternit

  • Normativa Confinamento Amianto
  • Normativa Rimozione Amianto
  • Normativa Incapsulamento Amianto
  • Normativa Smaltimento Amianto
  • Leggi Nazionali Amianto
  • Leggi Regionali Amianto

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – ISI 2016

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni.

L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato  delle  condizioni  di salute e di sicurezza dei  lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma per:

  1. Progetti di investimento.
  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

 

 


Classificazione dei rifiuti contenenti amianto (Codice CER)

  • 061304* (rifiuto pericoloso) rifiuti della lavorazione dell’amianto.
  • 101309* (rifiuto pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto.
  • 150202* (rifiuto pericoloso) assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
  • 160111* (rifiuto pericoloso) pastiglie per freni contenenti amianto.
  • 160212* (rifiuto pericoloso) apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre.
  • 170503* (rifiuto pericoloso) terra e rocce contenenti sostanze pericolose (se l’amianto supera lo 0,1%).
  • 170507* (rifiuto pericoloso) pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (se l’amianto supera lo 0,1%).
  • 170601* (rifiuto pericoloso) materiali isolanti contenenti amianto.
  • 170605* (rifiuto pericoloso) materiali da costruzione contenenti amianto.

 

Normativa Nazionale Amianto

1974

Legge 29 maggio 1974, n. 256. Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

1986

Ordinanza Ministero della Sanità del 26 giugno 1986. Restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

Circolare Ministeriale Sanità n. 42 del 1 Luglio 1986. Indicazioni esplicative per l’applicazione dell’ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all’immissione sul mercato ed all’uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.

Circolare Ministeriale Sanità n. 45 del 10 Luglio 1986. Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.

1987

Decreto Ministeriale Sanità 21 gennaio 1987. Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.

1988

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215. Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica ( amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

1992

Circolare Ministeriale Sanità n. 33 dell’8 febbraio 1992. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro.

Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992).

1993

Circolare del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato n. 124976 del 17 febbraio 1993. Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.

Legge 4 agosto 1993, n. 271. Disposizioni urgenti per i lavoratori settore amianto.

1994

D.P.R. 13 aprile 1994, n.336. Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.

D.P.R. 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione , di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

Decreto Ministeriale 06 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

1995

D. Lgs. 17 marzo 1995, n.114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

Circolare Ministeriale Sanità 12 marzo 1995, n. 7. Circolare esplicativa del D.M. 06.09.94.

Decreto Ministeriale 28 marzo 1995, n. 202. Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27.03.92 n. 257, concernente norme relative alla dismissione dell’amianto.

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1995. Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

1996

Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996. Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi . quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

1997

D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Decreto Ministero Industria 12 febbraio 1997. Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.

Decreto Ministeriale Sanità del 28 aprile 1997. Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

D.M. del 7 luglio 1997  (idoneità laboratori di analisi – amianto).

1998

  • Decreto Ministeriale 26 marzo 1998Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione.

1999

  • D.M. del 20 agosto 1999. (ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica – amianto).
  • Decreto Ministeriale Ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2000

  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Delibera CN/ALBO del 1° febbraio 2000Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.

2001

  • Legge 23 marzo 2001, n. 93. Disposizioni in campo ambientale – Art. 20. “Censimento dell’amianto e interventi di bonifica”.
  • D.M. del 25 luglio 2001 (rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).

2002

  • Legge 31 luglio 2002, n. 179Disposizioni in materia ambientale – art. 14 “Disposizioni in materia di siti inquinati”.
  • D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n. 277 del 1991.

2003

  • D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
  • Decreto Ministeriale Ambiente 12 marzo 2003Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
  • D.M. del 18 marzo 2003, n. 101 (regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).
  • Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (benefici previdenziali).

2004

  • D.M. del 5 febbraio 2004 (modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto).
  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione n. 01/CN/ALBO del 30 marzo 2004Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione n. 02/CN/ALBO del 30 marzo 2004Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Circolare n. 2700/ALBO/PRES del 21 aprile 2004Applicazione del D. M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
  • D.M. 29 luglio 2004, n. 248 (regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto).
  • INPS – Circolare n. 119 del 2 agosto 2004Benefici previdenziali previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto in favore di iscritti al soppresso INPDAI.
  • Decreto Ministeriale Lavoro del 27 ottobre 2004Attuazione dell’art. 47 del decreto legge 30 settembre 203, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
  • Decreto Ministeriale Salute del 14 dicembre 2004Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.
  • INAIL – Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

2005

  • D.L. 30 giugno 2005, n. 115. (proroga del termine di accettabilità dei rifiuti in discarica)
  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203. (proroga del termine per il conferimento dei rifiuti in discarica ex D.lgs 36/2003)
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale,  modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4). (G.U. n. 88 del 14/04/2006 – S.O. n. 96).
  • Decreto Ministeriale Ambiente del 2 maggio 2006Istituzione dell’elenco dei rifiuti, in conformità all’art. 1, comma 1 lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
  • Albo Nazionale gestori ambientali – Deliberazione n. 002/CN/ALBO del 10 luglio 2006Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella categoria 9 – bonifica dei siti, e nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto.
  • D.L. n. 257 del 25 luglio 2006. Attuazione della direttiva CE per  la  protezione  dei  lavoratori  dai  rischi  amianto. Prime indicazioni operative.
  • Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Provincie Autonome di Prevenzione nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni urgenti del 19 ottobre 2006 – D. Lgs. del 25 luglio 2006, n. 257.
    Prime indicazioni operative inerenti il D. Lgs. 257/2006 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

2008

  • Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008.
    Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.
  • Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (aggiornato a Maggio 2013).
    Attuazione dell’art 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – con particolare riferimento al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” articoli da 246 al 265.

2009

2016

  • Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016.
    Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
  • Decreto Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 Settembre 2016.
    Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, di seguito Fondo, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Il Fondo e’ finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di tali servizi.

3. Il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorità assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.

Articolo 2 – Procedura di accesso al finanziamento

1. Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprieta’ e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d’anno. La domanda puo’ contenere interventi in una o piu’ unita’ locali comprese nel territorio di competenza.

3. Salva diversa previsione del bando, le domande dovranno essere trasmesse all’ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando medesimo.

Articolo 3 – Interventi finanziabili

1. Può essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.

3. Non sono ammessi piu’ finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi.

4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione gia’ conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.

5. L’intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:

a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento, la localizzazione e la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
b. le modalità di intervento di bonifica proposto;
c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.

6. Il bando, su base annuale, potrà individuare eventuali ulteriori requisiti e modalità di partecipazione.

Articolo 4 –  Criteri di priorità

1. A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di istruttoria condotta avvalendosi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disporrà una graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati, riferiti agli interventi oggetto di progettazione:

i. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
ii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
iii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;
iv. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003. La sussistenza del requisito di cui al punto i. costituisce titolo preferenziale nella valutazione delle richieste.

2. Sara’ considerata, nelle modalità previste dal bando su base annuale, anche la presenza di attestazioni di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario, secondo il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003. Tali attestazioni dovranno essere supportate da perizia asseverata prodotta da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine professionale.

3. Il bando potra’ determinare ulteriori criteri di differenziazione nonchè di priorità, determinandone il relativo punteggio utile ai fini dell’ammissione in graduatoria.

Articolo 5 – Modalita’ di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all’esaurimento delle relative disponibilita’, tramite bando del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, in qualità di ente erogante.

2. Il contributo e’ erogato con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell’inclusione dell’intervento nella graduatoria approvata ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto ed è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali il contributo e’ accordato.

3. La liquidazione del finanziamento e’ accordato nelle seguenti modalità;

il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’ammissione;
il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo;
il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.

4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

Articolo 6 – Interventi esclusi e spese non ammissibili

1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:

a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) Spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
c) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.

2. Il bando, su base annuale, potrà individuare ulteriori tipologie di interventi da ritenersi non finanziabili o spese non ammissibili.

Articolo 7 – Cause di revoca dei finanziamenti

1. I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno essere revocati dell’ente erogante:

  • a) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
  • b) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall’ente erogante;
  • c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell’approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi ammessi al finanziamento;
  • d) qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall’originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all’uso delle risorse poste a disposizione;
  • e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell’uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e’ stata oggetto del vantaggio economico.

2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione all’ente erogante del contributo gia’ parzialmente o totalmente erogato.

3. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.

4. Il bando, su base annuale, potra’ prevedere ulteriori ipotesi di revoca del finanziamento.

Articolo 8 – Ispezioni e controlli

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà disporre in qualsiasi momento, avvalendosi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Aziende sanitarie locali e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti, ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, la correttezza delle procedure e la conformità delle dichiarazioni prodotte.

  • Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016.
    Modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo).

 

 

Legislazione europea su amianto e valori limite di esposizione

unione-europea

Direttiva n. 478 del 19/09/1983. Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva n. 477 del 19/09/1983. Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

Direttiva n. 610 del 20/12/1985. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva n. 217 del 19/03/1987. Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

Direttiva n. 659 del 3/12/1991. Direttiva della Commissione del 3 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/Cee del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

Direttiva 1999/77/CE del 26/07/1999. Direttiva della Commissione del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

Decisione n. 118 del 16/01/2001. Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l’elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE emanato/a da Commissione CEE/CE.

Decisione n. 573 del 23/07/2001. Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l’elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE emanato/a da Commissione.

Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Regolamento  (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006. Relativo alle spedizioni di rifiuti.

Regolamento (CE) n. 801/2007 della Commissione del 6 luglio 2007. Relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Direttiva 2009/148/CE n. 148 del 30/11/2009. Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016. Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo).

Considerando che:

  1. La voce 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle fibre d’amianto e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte.
  2. Gli Stati membri potevano concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti. La deroga poteva essere applicata anche all’immissione sul mercato di fibre di crisotilo da utilizzare nella fabbricazione o manutenzione di tali diaframmi e all’uso di fibre di crisotilo per tali scopi.
  3. Dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato (2) nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania.
  4. Il 18 gennaio 2013, conformemente all’obbligo di cui al punto 1 della voce 6, la Commissione europea ha chiesto all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimichel’Agenzia») di preparare un fascicolo conforme all’allegato XV a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento REACH al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo.
    Il 17 gennaio 2014 l’Agenzia ha messo a punto il fascicolo conforme all’allegato XV, nel quale ha proposto di modificare le restrizioni esistenti, limitando al 31 dicembre 2025 la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l’immissione sul mercato e per l’uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione e consentendo agli Stati membri di imporre un obbligo di comunicazione per consentire un monitoraggio e un’applicazione migliori.
  5. Il fascicolo è stato successivamente oggetto di una consultazione pubblica e sottoposto all’esame del Comitato per la Valutazione dei Rischi (nel seguito “RAC”. Risk Assessment Committee) e del Comitato per l’Analisi Socioeconomica (nel seguito “SEAC”. Socio Economic Analysis Committee).
  6. Il 26 novembre 2014 il RAC ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che in uno stabilimento non vi è alcuna esposizione dei lavoratori al crisotilo e che nell’altro l’esposizione è ridotta a un livello di rischio trascurabile mediante misure di gestione dei rischi che risultano efficaci nel controllo di potenziali rischi derivanti dall’uso del crisotilo.
    Il RAC ha altresì concluso che il crisotilo non viene disperso nell’ambiente e che pertanto i vantaggi per la salute e l’ambiente derivanti da un’immediata chiusura dei due stabilimenti sarebbero trascurabili.
    Sulla base di considerazioni specifiche relative ai processi e alla tecnologia di uno degli impianti non erano inoltre disponibili alternative adeguate.
  7. Al fine di promuovere l’obiettivo di eliminare gradualmente l’uso del crisotilo nell’UE e di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell’attuale deroga, il RAC ha concordato con la proposta di modifica che figura nel fascicolo conforme all’allegato XV.
    Nel parere ha inoltre concluso che occorre un intervento a livello dell’Unione.
  8. Il 9 marzo 2015 il SEAC ha adottato un parere, nel quale constata che in uno stabilimento l’eliminazione delle celle contenenti amianto è prevista entro il 2025 e che nell’altro il gestore afferma che i test in corso relativi al livello di produzione con diaframmi senza crisotilo nell’attuale impianto comporteranno la completa sostituzione entro il 2025.
    Il SEAC ha inoltre concluso che la chiusura immediata del primo impianto comporterebbe costi in termini di perdita di valore aggiunto e di posti di lavoro e ha preso atto dell’impegno del gestore del secondo impianto di cessare tutte le importazioni di crisotilo entro la fine del 2017.
    Dato l’obiettivo generale di eliminare gradualmente l’uso del crisotilo nell’UE e al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell’attuale deroga, il SEAC ha raccomandato che la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l’immissione sul mercato di diaframmi e fibre dovrebbe essere limitata alla fine del 2017 e ha concluso che la proposta di modifica dell’attuale restrizione, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione.
  9. La decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione (3), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa alle emissioni industriali (direttiva IED), stabilisce che l’uso di diaframmi contenenti amianto non va considerato BAT e pertanto le condizioni di autorizzazione degli impianti di produzione di cloro-alcali in funzione nell’Unione devono essere aggiornate entro il 12 dicembre 2017, in modo che tali impianti non utilizzino più diaframmi contenenti amianto a decorrere da tale data.
    A differenza delle celle a mercurio che non sono considerate BAT in nessun caso, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che, in circostanze specifiche ed eccezionali, possono essere utilizzati diaframmi contenenti amianto in un particolare impianto per un periodo di tempo più lungo ben definito e in condizioni coerenti con gli obiettivi ambientali della direttiva IED, purché le condizioni e la durata dell’uso in questione siano specificati in modo giuridicamente vincolante.
  10. Dopo l’adozione del parere del SEAC, il gestore dell’impianto nel quale è prevista la sostituzione completa entro il 2025, ha stipulato un accordo vincolante con le autorità dello Stato membro interessato al fine di garantire la graduale sostituzione dei diaframmi contenenti crisotilo con un materiale alternativo privo di amianto dal 2014 in poi e la completa sostituzione entro il 30 giugno 2025.
    È pertanto opportuno che la durata della deroga concessa dagli Stati membri per autorizzare l’uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione sia limitata, al più tardi, al 30 giugno 2025.
  11. Il gestore inoltre, nell’ambito dell’accordo vincolante ha accettato di cessare l’importazione di fibre di crisotilo e dei diaframmi contenenti crisotilo entro la fine del 2017, tuttavia in seguito ha confermato che le importazioni sono già cessate poiché ha acquisito quantitativi sufficienti di fibre di crisotilo per gestire la transizione verso un materiale alternativo.
    E’ pertanto opportuno revocare la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l’immissione sul mercato di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione.
  12. Alla Commissione dovrebbe essere trasmessa una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi presenti negli impianti che beneficiano di deroghe.
    La legislazione dell’Unione relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dispone già che i datori di lavoro debbano ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alle fibre di crisotilo e in ogni caso a un livello inferiore al limite stabilito.
    Gli Stati membri possono fissare valori limite più rigorosi per i tenori di tali fibre nell’aria e possono esigere una misurazione o un monitoraggio regolare.
    I risultati di tale misurazione o monitoraggio dovrebbero essere inclusi nella relazione.
  13. Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
  14. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
  15. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

Nell’allegato XVII, voce 6, colonna 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l’uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all’uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga.
Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell’aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.

 

Divieto dell’uso dell’amianto nel mondo

1972

La Danimarca vieta l’uso di amianto per l’isolamento.

1973

Gli Stati Uniti vietano l’uso dei materiali contenenti amianto per rendere incombustibili i materiali o per scopi di isolamento.
La Svezia vieta l’amianto a spruzzo.

1975

Gli Stati Uniti  vietano l’uso dell’amianto come isolante per le tubazioni e nei componenti degli impianti (es. caldaie e serbatoi di acqua calda).

1976

La Svezia adotta delle linee guida che raccomandano il divieto di crocidolite (la legislazione per far rispettare il divieto di crocidolite è stato attuata nel 1982).

1977

Gli Stati Uniti vietano l’uso di amianto nelle braci dei camini artificiali e nei composti usati per le ristrutturazioni delle pareti.

1978

Gli Stati Uniti  vietano i materiali di rivestimento a spruzzo per scopi non già vietati in precedenza.

1980

La Danimarca vieta l’uso di amianto con esenzioni per alcuni prodotti di cemento-amianto.
Israele introduce una serie di restrizioni all’uso di amianto dal 1980 che si traduce ad un vero e proprio divieto di fatto dell’amianto

1982

La Svezia impone dal 1 ° luglio il primo di una serie di divieti di vari usi di amianto (crisotilo compreso).

1983

L’Islanda introduce il divieto (con eccezioni) su tutti i tipi di amianto (aggiornato nel 1996).

1984

La Norvegia introduce il divieto (con eccezioni) su tutti i tipi di amianto (rivisto poi nel 1991).
Israele presenta il suo primo divieto di utilizzo dell’amianto tra cui amosite, crisotilo, crocidolite, antofillite, tremolite, actinolite e qualsiasi miscela che contiene uno o più di queste fibre nelle “Norme di sicurezza del lavoro”.

1985

La Danimarca estende la messa al bando dell’amianto per includere ulteriori prodotti di cemento-amianto, con ulteriori restrizioni introdotte sui prodotti di cemento-amianto (come i tubi di ventilazione e coperture) nel 1986, 1987 e 1988.

1986

La Gran Bretagna nel 1985 ha vietato l’importazione, la fornitura e l’uso della crocidolite e amosite a partire dal 1 ° gennaio 1986. In Svezia viene introdotto il divieto di utilizzo di tutti i prodotti in amianto.

1988

L’Ungheria vieta gli anfiboli.

1989

La Svizzera vieta la crocidolite, l’amosite e il crisotilo (con alcune eccezioni).

1990

L’Austria introduce il divieto sul crisotilo (salvo eccezioni).

1991

L’Olanda introduce il primo di una serie di divieti (con eccezioni) su vari usi di crisotilo.

1992

La Finlandia introduce il divieto (con eccezioni) su crisotilo (entrato in vigore nel 1993).
L’Italia introduce il divieto di crisotilo (alcune eccezioni fino al 1994).
L’Ungheria vieta la lavorazione dell’amianto non crisotilo.

1993

La Germania introduce il divieto (con eccezioni minori) su crisotilo, amosite e crocidolite già stati vietati in precedenza. L’unica deroga rimane per i diaframmi contenenti crisotilo-per l’elettrolisi cloro-soda negli impianti già esistenti. Questi saranno vietati a partire dal 2011.
La Croazia vieta crocidolite e amosite.

1994

Il Brunei attua delle norme amministrative sull’amianto.

1995

Il Giappone vieta crocidolite e amosite.
Il Kuwait vieta tutti i tipi di amianto con delibera per l’Anno del 1995 emanato dal Ministro del Commercio e dell’Industria.

1996

La Francia introduce il divieto (con eccezioni) sul crisotilo.
La Slovenia vieta la produzione di prodotti in cemento-amianto.
Il Bahrein vieta la produzione e l’importazione di materiali e prodotti contenenti amianto.
Hong Kong  vieta l’importazione e la vendita di amosite e crocidolite.

1997

La Polonia vieta l’amianto.
Monaco proibisce l’uso di amianto in tutti i materiali da costruzione.

1998

Il Belgio introduce il divieto (con eccezioni) sul crisotilo.
L’Arabia Saudita vieta l’amianto in virtù del Consiglio dei ministri delibera n 162 del 1998.
La Lituania emana la prima legge che limita l’uso di amianto; divieto previsto entro il 2004. Il Libano vieta l’importazione di crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite, mentre le importazioni di crisotilo non sono vietate.
Il Burkina Faso vieta la fabbricazione, la lavorazione, l’importazione, la commercializzazione e l’uso di materiali da costruzione contenenti amianto.
La Repubblica Ceca vieta l’importazione di amianto.

1999

La Gran Bretagna vieta il crisotilo (con eccezioni minori).
La Russia vieta l’uso di anfibolo dell’amianto.

2000

L’Irlanda vieta il crisotilo (con eccezioni).
L’Estonia vieta la commercializzazione e l’uso di tutti i tipi di amianto crisotilo, il divieto è entrato in vigore il 1° luglio 2001.
Le Filippine vietano crocidolite, amosite, actinolite, tremolite antofillite e nel mese di luglio mettono sotto controllo l’importazione, la fabbricazione e l’uso dell’amianto crisotilo e lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti di amianto crisotilo.

2000/2001

Brasile: i quattro Stati più industrializzati, che rappresentano il 70% del mercato nazionale amianto, vietano l’amianto così come molte città e paesi. Lo Stato di San Paolo implementa il divieto immediato.

2001

La Lettonia vieta l’amianto (esenzione per i prodotti di amianto già installati, che però devono essere etichettati).
Il Cile vieta l’amianto mediante Dlgs 656 emesso dal Ministero della Salute.
L’Argentina vieta il crisotilo, mentre gli anfiboli sono stati vietati nel 2000.
L’Oman vieta l’uso di amosite e crocidolite.
Il Marocco vieta l’uso di anfiboli e prodotti contenenti anfiboli nel decreto n 2-98-975.
L’Ungheria vieta i prodotti contenenti amianto anfibolo.

2002

La Spagna e il Lussemburgo bandiscono crisotilo, crocidolite e amosite essendo stati vietati dalle direttive europee precedenti.
La Slovacchia prevede di adottare le restrizioni sull’amianto emanate dall’Unione Europea.
La Nuova Zelanda impone il divieto sulle importazioni di amianto grezzo.
L’Uruguay vieta la fabbricazione e l’importazione di tutto l’amianto.
Malta: entra in vigore il “Protection Act (legge n XX del 2001). Prevenzione e riduzione di inquinamento ambientale da amianto”.

2003

L’Australia vieta l’importazione, l’uso e la vendita di prodotti contenenti crisotilo, amosite e crocidolite essendo stato bandito in precedenza.
La Cina vieta l’amianto per materiali d’attrito nel settore automobilistico.

2004

L’Honduras introduce il divieto sull’amianto con alcune eccezioni. Il Ministero della Salute vieta l’uso di prodotti contenenti crisotilo, antofillite, actinolite, amosite e crocidolite. Lo stesso decreto vieta inoltre l’importazione, produzione, distribuzione, commercializzazione, il trasporto, lo stoccaggio e l’uso di prodotti contenenti amianto. Esiste una deroga per l’isolamento termico o elettrico per gli apparecchi elettrici, apparecchiature elettroniche e sistemi di protezione antincendio personale.
Il Sud Africa annuncia il 21 giugno 2004 una graduale eliminazione dell’uso crisotilo nei prossimi 3 a 5 anni.
Il Giappone vieta il nuovo uso di crisotilo nelle costruzioni e nei materiali di attrito (oltre il 90% del consumo crisotilo giapponese).
Le Mauritius presentano il Dangerous Chimical Control Act che vietano  actinolite, amosite, antofillite, crocidolite, crisotilo e tremolite.

2005

La Bulgaria vieta l’importazione, la produzione e l’uso di tutte le fibre di amianto ei tipi di prodotti contenenti amianto a partire dal 1 ° gennaio 2005.
Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Malta, RomaniaPortogallo Slovacchia rinnovano il divieto di uso del crisotilo e altre forme di amianto essendo stato bandito in precedenza, a causa della scadenza imposta dall’Unione Europea.
Giappone: il Ministro giapponese annuncia un divieto totale dell’amianto in Giappone entro 3 anni.
Egitto: il ministro egiziano del Commercio estero e dell’Industria vieta l’importazione e la produzione di tutti i tipi di materiali di amianto.
Giordania: il 16 agosto 2005 il Ministro della Salute impone il divieto immediato di utilizzo di amosite e crocidolite; viene permesso un periodo di deroga di un anno per la graduale eliminazione dell’uso di tremolite, crisotilo, actinolite antofillite e prodotti di frizione, pastiglie dei freni e pastiglie della frizione. Dopo il 16 agosto 2006 tutte le forme di amianto saranno vietati per tutti gli usi.
Cina: vietata l’importazione e l’esportazione di amianto anfibolo, compresi amosite e crocidolite.
L’Estonia aggiorna la messa al bando dell’amianto, il 28 febbraio con il Dlgs 36/2005. La Croazia aggiunge l’amianto alla lista delle sostanze vietate nel mese di febbraio e applicazione a partire dal 1 Gennaio 2006

2007

La Corea del Sud annuncia un divieto nazionale per l’amianto che entrerà in vigore nel 2009. La Romania vieta la commercializzazione e l’uso dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto, con una deroga fino al 01.01.2008, che consente l’utilizzo del crisotilo esistente nei diaframmi per processi di elettrolisi.
Gibilterra: divieto di importazione, uso e fornitura di tutti i tipi di amianto e di prodotti contenenti amianto con un’esenzione per diaframmi contenenti amianto utilizzati nelle celle elettrolitiche degli impianti di elettrolisi già esistenti per la produzione cloro-soda.

2008

Sud Africa: il 28 marzo viene promulgata una legge per la messa al bando dell’uso, produzione, importazione ed esportazione di amianto e materiali contenenti amianto.  L’Oman vieta l’uso di crisotilo avendo già vietati altri tipi di amianto.
Taiwan vieta l’uso di amianto nei materiali da costruzione.
La Cina vieta l’uso di amianto nella costruzione delle infrastrutture per le Olimpiadi di Pechino ei Giochi Asiatici 2010.
Il Rwanda designa cinque tipi di amianto (actinolite, antofillite, amosite, crocidolite e tremolite) come sostanze chimiche vietate o soggette ad autorizzazione ad un permesso temporaneo per la vendita, importazione, esportazione, stoccaggio e distribuzione.

2009

La Corea del Sud vieta l’uso di tutti i tipi di amianto.
L’Algeria vieta l’uso di tutti i tipi di amianto e di prodotti contenenti amianto.
Le Seychelles vietano le importazioni di amianto. Il Rwanda stabilisce un piano d’azione nazionale per l’eradicazione dell’amianto dagli edifici entro cinque anni. Questo termine è stato prorogato al 2013-2016.

2010

Il Qatar ha “severamente proibito” l’importazione di amianto.
Taiwan vieta la maggior parte degli impieghi dell’amianto e annuncia che un divieto totale sarebbe stato attuato entro dieci anni.
Mozambico: approva un divieto totale sulla produzione, l’uso, l’importazione, l’esportazione e il commercio di amianto e materiali contenenti amianto.
La Mongolia vieta l’uso di amosite, crocidolite, antofillite, tremolite e actinolite amianto inserendoli in un elenco vietato di sostanze chimiche tossiche e pericolose.
La Turchia vieta l’uso di tutti i tipi di amianto nella normativa nazionale al 31 dicembre 2010.

2011

Cina: dal 1° giugno, l’uso di tutti i tipi di amianto, tra cui crisotilo, è vietato nei materiali da costruzione con l’effetto di diminuire la domanda di cemento-amianto nei prodotti di lamiera piana generalmente utilizzati nelle costruzioni permanenti.
Israele: il 28 marzo 2011 il Parlamento vieta nuovi impieghi di amianto e impone la progressiva eliminazione di amianto friabile negli edifici pubblici, impianti industriali e veicoli delle Forze di Difesa Israeliane e relative attrezzature. Viene istituito un protocollo per garantire che i prodotti in cemento-amianto contenuti negli edifici pubblici siano identificati, segnalati e gestiti. Un nuovo regime di autorizzazione regolerà il settore della rimozione dell’amianto.
Thailandia: viene approvata una risoluzione proposta dalla Commissione sanitaria nazionale per vietare l’uso dell’amianto. Le importazioni di amianto saranno illegali dal 2011 e la vendita di tutti i prodotti di amianto saranno vietate a partire dal 2012.
La Mongolia abroga la risoluzione precedente del governo numero 192 che vieta alcuni tipi di amianto per consentire l’uso di prodotti contenenti amianto nei settori industriali comprese le centrali elettriche.
Serbia: vietato l’uso di tutte le forme di amianto.

2012

Giappone: raggiunge il divieto totale di uso dell’amianto. Dal 1 ° marzo, la fabbricazione, l’importazione o l’utilizzo di materiale contenente oltre lo 0,1% in peso di amianto è illegale per legge.
Taiwan: il 2 febbraio 2012 l’agenzia per la protezione dell’ambiente annuncia un programma il divieto totale dell’amianto. Dal 1° agosto 2012 l’uso dell’amianto è vietato per la produzione di pannelli cavi estrusi in cemento composito e sigillanti da costruzione. Dal 1° febbraio 2013 la produzione di tegolo con amianto è vietata e dal 1 luglio 2018 l’uso di amianto nella produzione di guarnizioni dei freni.
Cina: il 27 dicembre viene incluso l’amianto nella categoria 3. Nel documento l’amianto è stato classificato come sostanza tossica e pericolosa che potrebbe essere sostituito da alternative più sicure.

2014

Hong Kong: il Consiglio legislativo adotta il controllo dell’inquinamento dell’aria che vieta l’importazione, il trasbordo, la fornitura e l’utilizzo di tutte le forme di amianto a partire dal 4 aprile 2014.
Nepal: l’importazione, la vendita, la distribuzione e l’uso di tutto l’amianto è stato vietato per motivi di salute pubblica. L’unica deroga è per freni e dischi frizione.

divieto_amianto_2014_500

Consumo di Amianto nel 2014 e Paesi nei quali è bandito (in verde). Fonte: USGS Apparent Consumption data 2014 e IBAS National Ban List. Redatto da: International Ban Asbestos Secretariat

Normativa Regionale Amianto

Abruzzo

  • Legge n. 11 del 4 agosto 2009. Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. BURA n. 44 del 26 agosto 2009.

Basilicata

  • Legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2001. Regione Basilicata Disciplina delle Attività di Gestione dei Rifiuti e Approvazione del Relativo Piano Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 9 del 6 febbraio 2001.

Bolzano

  • Delibera Giunta Provinciale Bolzano 27 gennaio 1997, n. 274. Piano provinciale amianto: adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto – Revoca della deliberazione n. 6449 del 16 dicembre 1996. Bollettino Ufficiale Regione 4 febbraio 1997.

Calabria

  • Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14. Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: Norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto. Art 4. Piano Regionale Amianto per la Calabria. 4-5-2011 – Supplemento straordinario n. 2 al BU della Regione Calabria maggio 2011.

Campania

  • DGRC n. 44 dell’1 settembre 2000 BURC n. 58 del 5 novembre 2001. Deliberazione n. 64/1 – Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

Emilia Romagna

  • DGCR n. 497 dell’11 dicembre 1996. Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Proposta della Giunta regionale in data 29 ottobre 1996, n. 2580).

Friuli Venezia Giulia

  • Legge regionale 3 settembre 1996 n. 39. Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell’impiego del- l’amianto DPGR 11 ottobre 1996 n. 0376/Pres.

Lazio

  • Delibera Giunta Regionale Lazio 10 novembre 1998, n. 5892. Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica al fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 16 del 10 giugno 1999).

Ligura

  • Legge n. 5 del 6 marzo 2009. Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento (di recepimento della DCR n. 105 del 20 dicembre 1996 che approva il PRA).

Lombardia

  • Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 17. Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto. (BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003).
  • Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26. Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. (BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003).
  • Legge Regionale 16 luglio 2009 n. 13. Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia. (BURL n. 28 2° suppl. ord. del 17 Luglio 2009).
  • Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 7. Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010. (BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 08 Febbraio 2010).
  • Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 4. Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia. (BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012).
  • Legge Regionale 18 aprile 2012 n. 7. Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione. (BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012).
  • Legge Regionale 31 luglio 2012 n. 14. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto). (BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2012).

Marche

  • Deliberazione della GR n. 3496 MA/SAN del 30 dicembre 1997. Approvazione del piano regionale amianto. BUR Marche n. 13 del 6 febbraio 98.
  • D.G.R.M. n. 3372 del 29 dicembre 1999, relativa alla costituzione del Gruppo Regionale Amianto.
  • D.G.R.M. n. 2197 del 06 settembre 1999 (BURM n. 94 del 30/09/1999) ”. Corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di abilitazione, per operatori e dirigenti di imprese, dedite ad attività di bonifica, rimozione e smaltimento amianto”.
  • D.G.R.M. n. 2162/2000 – Allegato 5 “Progetto Pilota Censimento delle strutture pubbliche contenenti amianto”.
  • D.G.R.M. n. 2830 del 28 dicembre 2000 (BURM n. 9 del 17/01/2001). ”Approvazione del Piano Operativo per l’anno 2001 del censimento amianto –Imprese ed Edifici”.
  • Deliberazione della GR MA/SAN del 18 settembre 2001, n. 2174. Censimento amianto – imprese ed edifici – integrazione del “Piano operativo per l’anno 2001”, approvato con DGR Marche 28.12.2000, n. 2830.
  • D.G.R.M. n. 3170 del 28 dicembre 2001 (BURM n. 11 del 21/01/2002). ” Modifiche della D.G.R.M. 18/09/2001, n. 2174 – Censimento amianto – Imprese ed Edifici”.

  • D.G.R.M. n.147/2001, n. 984/2001, n.2804/2001: modifiche ed integrazioni Gruppo Regionale Amianto.
  • Documento unico di programmazione Regione Marche 2000 – 2006 OB 2 Asse 1 Misura 1.1 Submisura 3. (Allegato “a” alla deliberazione n. 79 del 22/01/2002) “Aiuti per la riconversione ecologica delle PMI industriali ed artigiane, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nell’ambiente di lavoro e per il risparmio energetico ” (compresa bonifica di strutture contenenti amianto).

Molise

Piemonte

  • Deliberazione della Giunta Regionale del 5 febbraio 2001, n. 51-2180. Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art.10 della Legge 27.3.1992 n. 257).
  • Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008. Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. (B.U.16 Ottobre 2008, n. 42).
  • D.G.R. 28 Dicembre 2012, n. 15-5138. Approvazione dei criteri generali per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto e per i necessari interventi edilizi di ripristino su edifici scolastici di proprietà di ente pubblico ed eventuale contenimento energetico delle coperture degli stessi. L.R. n. 30 del 14 ottobre 2008, L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 e L.R. n. 13 del 28 maggio 2007. (B.U. 31 gennaio 2013, n. 5).

Puglia

  • Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2011, n. 1226. Piano Regionale Amianto Puglia. Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Integrazione componenti della Commissione DD.GG.RR. n. 2221 del 19 ottobre 2010 e n. 3014 del 28 dicembre 2010. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 70 del 16 maggio 2012.

Sardegna

  • Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22. Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna  n. 39 del 29 dicembre 2005.
  • Deliberazione G.R. n. 25/28 del 3 luglio 2007. Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 – “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.
  • Deliberazione G.R. 4 giugno 2008 n. 32/5. Direttive Regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
  • Deliberazione G.R. n. 30/17 del 30 giugno 2009. L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Programma di interventi – annualità 2009.
  • Deliberazione G.R. n. 47/48 del 30 dicembre 2010. L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Programma degli interventi. Annualità 2010.
  • Deliberazione G.R. n. 49/21 del 7 dicembre 2011. L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Programma degli interventi annualità 2011.

Sicilia

  • DP del 27 dicembre 1995. Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana del 2 marzo 96 – Parte I, n. 10).

Toscana

  • Delibera Consiglio Regionale della Toscana n. 102 dell’ 8 aprile 1997. Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
  • Circolare Regione Toscana 18 ottobre 2006 relativa ad indicazioni per l’iscrizione delle ditte che trattano amianto all’albo imprese di smaltimento rifiuti.

Provincia Autonoma di Trento

  • Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 1998, n. 12801. Approvazione del Piano provinciale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

Umbria

  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 7485 del 22 ottobre 1996. Piano regionale per l’amianto di cui alla DGR n. 9426/1995; direttive sullo smaltimento dei rifiuti e materiali contenenti amianto.

 Veneto

  • DDR n. 61 del 6 novembre 2009 . Approvazione progetto “Mappatura delle zone e dei siti della Regione Veneto ove siano presenti amianto e materiali contenenti amianto” (DGR 3887/2008).
  • DDR 68 del 2 dicembre 2009 – DGR 4186/2008 “Art. 21 della L. R. 25 febbraio 2005, n. 9. Sorveglianza sanitaria per esposti ed ex esposti ad amianto. Impegno di spesa 2008”. Liquidazione su cap 100610.
  • DGR n.3824 del 9 dicembre 2009 – Art. 21 L.R. 9/05. sorveglianza sanitaria per esposti ed ex esposti al amianto”. Impegno di spesa 2009.
  • DGR 30 dicembre 2010 n° 3599. Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (DGR 3139/2010). Progetto di sorveglianza sanitaria degli esposti ed ex esposti ad amianto e cancerogeni professionali. Impegno di spesa per l’attività 2011.
  • DGR 15 marzo 2011 n. 265. Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.

procedura-amianto

Linee guida rimozione di Manufatti Contenenti Amianto (MCA)

(Decreto del 6 settembre 1994,  “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).

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4 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede – procedure per le attività di custodia di manutenzione

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

4a) Programma di controllo

Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà:

  • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  • tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una semplice procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero disperse all’interno dell’edificio.

4b) Attività di manutenzione e custodia

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

  1. interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto;
  2. interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto.
  3. interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell’amianto non possono essere consentite, se non nell’ambito di progetti di bonifica.

Durante l’esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell’area interessata. L’area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l’amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento ; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere.

L’impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull’amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi “glove bags”.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semi maschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. E’ sconsigliabile l’uso di facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell’amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio o di copri scarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell’area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l’accesso di estranei; decontaminazione dell’area da parte degli operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell’edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un’area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

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7 – COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO.

7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto.

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all’interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall’installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

  • la friabilità del materiale;
  • lo stato della superficie ed in particolare l’evidenza di affioramenti di fibre;
  • la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
  • la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie, ecc.;
  • la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre.

I metodi di bonifica applicabili sono:

a) Rimozione

Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento. Comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso;

b) Incapsulamento

Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti.

Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l’impiego di entrambi i prodotti.

Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida.

L’incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell’ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio.

c) Sopracopertura

Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura. L’installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.

La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall’interno dell’edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto.

Nel caso dell’incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l’efficacia e l’integrità dei trattamenti stessi.

7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto.

1 – CARATTERISTICHE DEL CANTIERE

Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente delimitate segnalate.

2 – MISURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE

La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di ree metallica antistrappo sulla superficie del tetto).

3 – PROCEDURE OPERATIVE

Rimozione delle coperture

Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d’acqua ad alta pressione.

Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all’interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.

Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l’uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse.

Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.

I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre.

Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un’agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.

I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al mom ento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L’accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

Installazione della sopracopertura

Utilizzando il sistema della sopracopertura è consigliabile l’impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto.

Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4), mediante pompe a bassa pressione spruzzano sulle superficie della lastra un prodotto incapsulante. Vengono quindi bonificati i canali di gronda con le modalità già descritte. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea sopracopertura. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale, le lastre movimentate vanno rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.

Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della nuova copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all’arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l’orditura secondaria può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura.

Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto.

4 – PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4) e di indumenti protettivi.

Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti.

…..[OMISSIS]

 

Disposizioni  particolari  relative  all’etichettatura  degli  articoli  contenenti amianto

1.   Gli articoli contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell’etichetta definita di seguito:

a)      l’etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza;

b)      essa è divisa in due parti:

  • la parte superiore (h1 = 40 % H) contiene la lettera «a» in bianco su fondo nero,
  • la parte inferiore (h2 = 60 % H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso, chiaramente leggibile;

c)      se l’articolo contiene crocidolite, l’espressione «contiene amianto» del testo tipo  deve  essere sostituita dalla seguente: «contiene crocidolite/amianto blu». Gli Stati membri possono escludere dalla disposizione del primo comma gli articoli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. L’etichetta di tali articoli deve tuttavia comprendere l’iscrizione «contiene amianto»;

d)      se  l’etichettatura  è  effettuata  mediante  una  stampigliatura  diretta  sugli articoli, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.

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2.   L’etichetta di cui alla presente appendice deve essere apposta conformemente alle regole seguenti:

  • su  ciascuna unità  consegnata, indipendentemente dalla sua  dimensione;
  • se un articolo contiene elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l’etichetta. Si può rinunciare all’etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato, non è possibile apporre un’etichetta sull’elemento.

3.   Etichettatura degli articoli contenenti amianto imballati

3.1. Gli articoli contenenti amianto imballati devono recare sull’imballaggio un’etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le  seguenti indicazioni:

  1. il simbolo e l’indicazione dei relativi pericoli, a norma del presente allegato;
  2. istruzioni di sicurezza da scegliersi in base alle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari e per l’articolo di cui trattasi.

Se sull’imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui al punto 1) e 2).

3.2. L’etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

  • un’etichetta saldamente apposta sull’imballaggio, o
  • un’etichetta volante fermamente attaccata all’imballaggio, o
  • stampa diretta sull’imballaggio.

3.3. Gli articoli contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati articoli imballati e vanno etichettati a norma del punto 3.2.

Allorché degli articoli siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un’avvertenza recante un’etichettatura conforme al punto 3.1.

4.   Etichettatura degli articoli contenenti amianto non imballati

Per quanto riguarda gli articoli non imballati contenenti amianto, l’etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

  • un’etichetta saldamente apposta sull’articolo contenente amianto, o
  • un’etichetta volante fermamente attaccata all’articolo, o
  • stampa diretta sull’articolo,
  • oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte dell’articolo, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un’avvertenza recante un’etichettatura conforme al punto 3.1.

5.   Fatte salve le disposizioni comunitarie previste in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l’etichetta apposta sull’articolo che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate all’articolo considerato, ed in particolare dalle seguenti:

  • lavorare possibilmente all’aperto o in locale aerato,
    utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere.
  • Allorché sia necessario l’impiego di utensili ad alta velocità, questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi, se possibile, inumidire prima di tagliare o forare,
    inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

6.   L’etichettatura di un articolo per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che  durante  l’impiego  possa  liberare fibre  d’amianto,  deve,  se  necessario, recare la seguente istruzione di sicurezza: «Sostituire in caso di usura».

7.   L’etichettatura degli articoli contenenti amianto deve essere effettuata nella(e) lingua(e) ufficiale(i) degli Stati membri in cui l’articolo è commercializzato.

 

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