Gestione Rifiuti Pericolosi
Gestione Rifiuti Pericolosi
Se hai un problema inerente la gestione dei rifiuti speciali e rifiuti pericolosi e desideri informazioni compila il form qui sotto, puoi allegare anche una foto o un altro tipo di documento che ci permetterà di valutare meglio le tue esigenze.
* Campi obbligatori
Con l’espressione gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi s’intende il procedimento che prevede la raccolta, cernita, trasporto e lavorazione dei rifiuti al fine di eliminarli o stoccarli in attesa di sviluppi successivi. La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti è rappresentata dal D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 che ha abrogato il cosiddetto Decreto Ronchi del 1997.
In questo provvedimento sono contenute le disposizioni riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali pericolosi (industriali, radioattivi, e farmaceutici) e non pericolosi, tematiche piuttosto attuali nel nostro paese dove la situazione è assai precaria con conseguenti pericoli per la salute pubblica e l’ambiente. Romana Ambiente, forte di un’esperienza pluriennale nel settore e di risorse operative con elevate capacità tecniche e progettuali, è in grado di operare su diversi scenari nell’ambito della gestione e smaltimento dei rifiuti, con particolare specializzazione nella microraccolta dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti d’ufficio con gestione on line dei registri di carico-scarico e del M.U.D.
I rifiuti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” . G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. Supplemento Ordinario n. 96) sono classificati in base alla loro origine in:
- URBANI: abitazioni civili, spazzamento delle strade, strade e aree pubbliche, strade e aree private soggette ad uso pubblico, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, attività cimiteriali
- SPECIALI: derivanti da tutte le attività di tipo commerciale, produttivo, agricolo, di servizio, sanitario, altri (art. 184, comma 3)
Vengono classificati in base alla loro pericolosità per l’ambiente e la salute in: Pericolosi e Non Pericolosi.
Sono Rifiuti Speciali (in base alla loro origine):
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i (il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo);
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali
Deposito temporaneo: stoccaggio dei rifiuti nel luogo di produzione, prima della raccolta.
La Raccolta e il Trasporto sono delle fasi funzionali alla gestione dei rifiuti ed in particolare allo smaltimento e al recupero. La Raccolta consiste nel prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
Smaltimento: discarica, incenerimento, recupero di calore, compostaggio, riciclaggio, …
Le aziende che svolgono questa attività devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo Nazionale Gestori Rifiuti) che ha il compito, tramite le autorizzazioni, di selezionare e qualificare le imprese del settore derivanti da canoni europei.
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è il requisito per lo svolgimento delle attività di:
- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- bonifica dei siti contaminati;
- bonifica dei beni contenenti amianto;
- commercio ed intermediazione dei rifiuti;
- gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
- gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
Obblighi e responsabilità del produttore del rifiuto
Sono a carico dei produttori tutti gli oneri riguardanti, le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.
Restano responsabili degli stessi, sino al momento dell’acquisizione della certificazione di avvenuto smaltimento (copia del formulario di identificazione del trasporto controfirmato e datato all’arrivo dal destinatario).
L’obbligo della trasmissione della copia del formulario, è a carico del raccoglitore/trasportatore cui il rifiuto è consegnato (90 giorni di tempo). Nel caso di mancato ricevimento di quest’atto nei termini previsti, il produttore, per sollevarsi da ogni responsabilità, lo deve comunicare alla Provincia competente.
Non deve miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti pericolosi, o di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi. E’ vietato inoltre:
- l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo;
- l’immissione di rifiuti, liquidi o solidi, nelle acque superficiali o sotterranee e lo sversamento negli scarichi fognari;
- lo smaltimento abusivo, ovvero l’utilizzo del cassonetto come modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.
Si deve assicurare che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’Albo gestori ambientali, acquisendo copia della documentazione.
Deve detenere i registri di carico/scarico rifiuti, con segnalazioni almeno entro una settimana dal movimento. Conservazione degli stessi per 5 anni dall’ultima registrazione.
Deve compilare in 4 copie il “Formulario di trasporto dei rifiuti”. Il Formulario deve essere redatto anche dai produttori dei rifiuti esonerati dalla tenuta dei registri e dalla dichiarazione MUD.
Obbligo per i soggetti tenuti alla compilazione del registro della comunicazione annuale MUD.
Iscrizioni Romana Ambiente Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Iscrizione Categoria 1 Classe F (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati)
- Iscrizione Categoria 4 Classe E (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto rifiuti pericolosi)
- Iscrizione Categoria 5 Classe E (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto rifiuti pericolosi)
- Iscrizione Categoria 8 Classe E (attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Categorie di iscrizione | |
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 e s.m.i. – ALLEGATO “A” |
|
Singoli e specifici Servizi nell’ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 ALLEGATO “B” |
Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani |
Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012. | |
Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006) | |
Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale | |
Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani) | |
L’iscrizione nella cat. 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (All. “A” alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003) è valida per lo svolgimento di singoli e specifici servizi di cui all’allegato “B” alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla delibera n.6 del 12 dicembre 2012. L’iscrizione nella cat. 1 per la raccolta differenziata (All. B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) è valida per la raccolta differenziata dei rifiuti individuati dalla delibera n. 6 del 12 dicembre 2012 (Tab. 1B-bis). | |
Altre attività incluse nella Categoria 1 | Attività di spazzamento meccanizzato |
Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani | |
Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010) | |
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | |
Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010). | |
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. | |
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. | |
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. | |
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | |
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA) | |
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi | |
Categoria 9: bonifica di siti | |
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto | Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. |
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. |
Informazioni correlate:
- Consultazione pubblica per il Piano regionale della Toscana sui siti contaminati e la gestione dei rifiuti
- Regata di barche in materiale riciclato a Roma
- Proposte dei cittadini europei per la gestione dei rifiuti
- Io Chiudo il Ciclo dei rifiuti su Play Store Google
- Terza edizione di Non Rifiutiamoci per bambini “ricicloni”
- Buoni sconto in cambio di rifiuti riciclabili
- Istituito il reato ambientale di combustione di rifiuti
- SISTRI obbligatorio anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi
- Decreto ministeriale del 3 giugno 2014 n. 120. Rivisto il regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- La Toscana verso il 2020 con meno rifiuti e impianti di smaltimento
- Istituito il reato ambientale di combustione di rifiuti
- Città a Rifiuti Zero nei Castelli Romani
- Waste•smART premia la creatività sul riciclaggio e riuso dei rifiuti
- Proposte dei cittadini europei per la gestione dei rifiuti
- Rapporto Rifiuti Urbani 2013, si contrae la produzione di rifiuti in Italia nel 2011-2012
- Entra in vigore la Dichiarazione Unica Ambientale
- Una App per i cacciatori di rifiuti pericolosi RAEE
- Giornata Mondiale dell’Ambiente
- Normativa Gestione e Smaltimento Rifiuti Pericolosi
- Call center dedicato per l’assistenza al SISTRI
- Efficienza energetica industriale negli Stati Uniti: il premio Energy Efficiency Award 2013
- Ritorna il SISTRI per i rifiuti pericolosi ma con due scadenze
- SISTRI sospeso per 12 mesi
- Clean Up the Med e Bandiere Blu 2012 per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle spiagge e nei porti turistici
- Comunicazione annuale ambientale: MUD / SISTRI / E-PRTR
- “Illumina il Riciclo” con una corretta informazione ambientale
- Da gennaio 2013 la RES (Rifiuti e Servizi) al posto di TARSU e TIA
- Modifiche al SISTRI nel Decreto Semplificazioni
- Nuovi obiettivi UE per i RAEE
- A Genzano di Roma meno rifiuti in discarica
- Nuove date per il SISTRI ma partono le azioni legali
- Modifiche al Testo Unico del SISTRI
- Trovato l’accordo, il SISTRI partirà a febbraio 2012
- Imballaggi: nel 2012 caleranno le tariffe del contributo ambientale
- SISTRI: ipotesi di rinvio a Giugno 2012
- SISTRI: proroga a settembre 2011
- Click Day: i numeri soddisfano il Ministero, dal primo giugno la tracciabilità dei rifiuti pericolosi la farà il SISTRI
- Standard WeeLabex per la raccolta e trattamento dei rifiuti pericolosi elettrici e elettronici