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Ancora pochi giorni disponibili per le aziende per inserire online sul sito internet dell’Inail la domanda per accedere finanziamento del Bando ISI 2017 – Asse di finanziamento 3, riservato ai progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto (rimozione, trasporto, smaltimento in discarica autorizzata) eseguiti da società regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei Materiali Contenenti Amianto.
I fondi a disposizione ammontano a 60 milioni di euro, mentre il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA nella misura del 65% con un minimo ammissibile di 5.000 euro e un massimo assegnabile di 130.000 euro. Il limite massimo di inserimento delle domande sono le ore 18:00 di giovedì 31 Maggio 2018.
La fase successiva si aprirà il 7 Giugno 2018 quando l’INAIL comunicherà la data del “Click Day” per l’inoltro delle domande stesse, i fondi saranno attribuiti su base regionale e secondo l’ordine cronologico di invio, fino ad esaurimento fondi.
Di seguito un estratto dell’Allegato 4 del Bando ISI 2017.
Spese ammissibili a finanziamento
A. le spese di progetto;
B. le spese tecniche e assimilabili.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, e finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.
Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.
Ferme restando le condizioni di cui sopra, l’importo massimo concedibile per la perizia giurata e pari a 1.200 euro.
A. SPESE DI PROGETTO
Sono “spese di progetto” tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonchè quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza, comprese, solo nel caso della rimozione di coperture in Materiale Contenente Amianto, anche quelle relative al rifacimento delle stesse.
Per i progetti riguardanti la rimozione di coperture in Materiale Contenente Amianto valgono le condizioni di seguito specificate.
E’ ammissibile a finanziamento il rifacimento del manto di copertura e degli elementi ad esso accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda nei limiti definiti ai successivi punti b) e d).
Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici. Non sono inoltre finanziabili l’acquisto e installazione di ancoraggi fissati permanentemente.
Le spese di progetto relative alla rimozione e al rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 euro al metro quadro così determinata:
a. valore limite di 30 €/mq per i lavori di bonifica incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti;
b. valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori).
Qualora, oltre alla copertura, sia presente una sottocopertura in Materiale Contenente Amianto, potranno essere aggiunte:
c. alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica della sottocopertura con un valore limite di 20 €/mq;
d. alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento della sottocopertura con un valore limite di 10 €/mq.
In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mq.
Le spese di cui ai punti a), b), c), d) devono comprendere anche le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, ecc.), quelle per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori e quelle per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008.
Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento della copertura e della sottocopertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica rispettivamente della copertura e della sottocopertura.
La rimozione di copertura in Materiale Contenente Amianto è ammissibile a finanziamento anche se preliminare alla demolizione dell’edificio e al rifacimento nel medesimo sito, di un nuovo edificio destinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell’impresa richiedente. Anche in questo caso le superfici computate ai fini del calcolo del rifacimento della copertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.
B. SPESE TECNICHE
Sono “spese tecniche e assimilabili” le spese non facenti parte del progetto che si rendono necessarie per:
- la redazione della perizia giurata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa (certificazioni di prova, di verifica, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte ad eccezione di quanto necessario per la redazione e la presentazione del Piano di lavoro, che rientra nelle spese di progetto.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla compilazione della domanda di finanziamento.
Parametri e punteggi dei progetti
Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.
I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (sezioni 1, 2 e 5 della tabella) e le caratteristiche dello specifico progetto (sezioni 3 e 4) e sono i seguenti:
- dimensioni aziendali – ULA (sezione 1);
- lavorazione svolta (sezione 2);
- tipologia di intervento (sezione 3);
- condivisione con le parti sociali (sezione 4);
- bonus settori Ateco (sezione 5).
Tipologie di intervento ammissibili
Gli interventi di bonifica da Materiale Contenente Amianto finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento dell’Amianto e, infine, il mero smaltimento di Materiali Contenenti Amianto già rimossi.
Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi di cui all’art. 247 del d.lgs. 81/2008:
a) actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei Materiali Contenenti Amianto.
Le Tipologie di intervento ammissibili sono quelle elencate nella tabella 1, sezione 3. Il progetto può riguardare diverse Tipologie di intervento tra quelle indicate nella tabella.
Il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994.
E’ ammessa la rimozione anche di parte dei Materiali Contenenti Amianto presenti negli ambienti di lavoro dell’impresa richiedente purchè ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione. Nel caso di rimozione di coperture in Materiale Contenente Amianto la possibilità di rimozione parziale e vincolata alle condizioni dettate nel seguito.
Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. In proposito si specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell’impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.
Con riferimento alla tipologia di intervento e), la rimozione di coperture in Materiale Contenente Amianto deve riguardare l’intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale e ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l’impresa richiedente eserciti la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi.
La realizzazione del progetto dovrà iniziare successivamente alla data indicata nell’art. 9 dell’Avviso pubblico. E’ ammessa la presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza precedentemente a tale data; in questo caso l’impresa dovrà produrre evidenza della data effettiva di inizio lavori, che dovrà essere successiva a quella fissata dall’art. 9.
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda
- Domanda (MODULO A)
- Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa
- MODULO C1
- Perizia giurata (MODULO 84) nella quale sia descritto l’intervento di bonifica amianto che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati elaborati grafici e descrittivi, documentazione fotografica, tariffari regionali o preventivi per i lavori di bonifica e, in caso di bonifica di coperture in amianto, la planimetria delle coperture da rimuovere.
- Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994 comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei Materiali Contenenti Amianto
- Certificato di analisi del Materiale Contenente Amianto comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l’art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione)
- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
Documenti da presentare in fase di Rendicontazione Finale
- Copie conformi delle fatture
- Stralcio dell’estratto conto
- Piano di lavoro redatto ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008 ed evidenze della sua presentazione all’organo di vigilanza
- Evidenza documentale della data effettiva di inizio lavori (solo nel caso il Piano di lavoro sia stato presentato all’organo di vigilanza prima della data fissata dall’art. 9 dell’Avviso pubblico)
- Documentazione attestante l’iscrizione della ditta esecutrice dei lavori nelle Categorie 10A o 10B dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Documentazione attestante l’iscrizione della ditta esecutrice del trasporto a discarica nella Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Quarta copia del formulario di trasporto firmata per accettazione dallo smaltitore o documentazione del SISTRI o documentazione equivalente in caso di pratica svolta per via telematica
- Prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate