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Con la Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 Ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto del 15 giugno 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente il credito di imposta del 50% riservato alle aziende che bonificheranno le proprie strutture produttive dall’amianto.
Il fondo stanziato ammonta a 17 milioni di euro per il triennio 2017-2019, mentre il meccanismo per l’accesso ai fondi si basa su una domanda on-line da effettuarsi dal 16 Novembre 2016 (Click Day).
Il credito di imposta è riservato solo agli interventi superiori a 20.000 euro ed è riservato solo ai soggetti titolari di reddito d’impresa e alla bonifica e rimozione dell’amianto da beni e strutture produttive a partire dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre 2016.
L’ammontare totale dei costi eleggibili è limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Sono quindi ammissibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in Eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
La domanda deve contenere e deve essere corredata da:
- il costo complessivo degli interventi;
- l’ammontare delle singole spese eleggibili;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
- la dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa;
- il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
- la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori di cui al piano di lavoro approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata
- la certificazione di restituibilità degli ambienti redatta dalla ASL, nel caso di bonifica dell’amianto friabile;
- l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il Ministero dell’Ambiente comunicherà l’esito della domanda entro 90 giorni dalla presentazione della stessa.
Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo e sarà dichiarato fiscalmente relativamente ai ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.