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Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) coordina e indirizza l’attività di 6 Consorzi di Filiera rappresentativi dei materiali utilizzati come materie prime per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale che rappresenta il finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra le imprese che producono e utilizzano imballaggi gli oneri necessari al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, fra cui i maggiori oneri della raccolta differenziata organizzata dai Comuni italiani.
Il prelievo del Contributo avviene nel momento al momento del trasferimento (“Prima Cessione“), anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che risulti o si dichiari tale.
Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una “prima cessione”, il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall’impresa che effettua l’immissione al consumo in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, escluso il caso in cui il Contributo sia già stato versato dall’impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.
- Produttori di imballaggi: “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06);
- Utilizzatori di imballaggi: “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).
Oltre alle aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi, sono esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli utenti finali degli imballaggi e precisamente i soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
L’esclusione decade quando:
- i soggetti svolgono con la merce acquistata un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale;
- i soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
- i soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
Produttore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi
- Aderisce al CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Questo obbligo vale anche per i trasformatori comunemente detti “terzisti”;
- non è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, a meno che rifornisca un “Autoproduttore” (soggetto che acquista materie prime e/o semilavorati al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti, diversi dagli imballaggi), in ragione delle quantità di materie prime e/o di semilavorati ceduti a quest’ultimo.
Importatore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi
- Aderisce al CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili;
- è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale sia per gli imballaggi delle materie prime/semilavorati importati sia per le quantità di materie prime/semilavorati eventualmente ceduti ad un ”Autoproduttore”.
Produttore di imballaggi vuoti
- Aderisce al CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili;
- è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).
Importatore / rivenditore di imballaggi vuoti
- Aderisce al CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili;
- è obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo.
Acquirente / riempitore di imballaggi vuoti
- Aderisce al CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro). Tale obbligo vale anche per gli addetti al riempimento (“terzisti”);
- se acquista gli imballaggi in Italia corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- se acquista gli imballaggi all’estero è tenuto a effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione.
Importatore di imballaggi pieni
- Aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza;
- ha l’obbligo di dichiarazione periodica e di versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo;
Autoproduttore
- Aderisce al CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza;
- corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dal fornitore e appone le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del fornitore dei materiali;
- se importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione.
Commerciante di imballaggi pieni
- Aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”);
- se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al consumo sul territorio nazionale verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture previste sulle fatture di vendita;
- se acquista imballaggi pieni all’estero e li immette al consumo sul territorio nazionale ai fini del Contributo Ambientale ha obblighi analoghi a quelli dell’importatore di imballaggi pieni.
Commerciante di imballaggi vuoti
- Aderisce al CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”);
- corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura e appone le diciture previste sulle fatture di vendita.
Adempimenti CONAI 2015 – Presentazione delle Dichiarazioni periodiche
20 gennaio
- Dichiarazione annuale del 2014 (moduli 6.1/6.2/6.10)
- Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2014 (moduli 6.1/6.2/6.10)
- Dichiarazione mensile di dicembre 2014 (moduli 6.1/6.2/6.10)
- Dichiarazione annuale del 2014 (modulo 6.20)
20 febbraio
- Dichiarazione mensile di gennaio 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
28 febbraio
- Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2014 (modulo 6.6)
- Richiesta di plafond di esenzione
(sui dati del 2014 per il 2015) (modulo 6.5)
20 marzo
- Dichiarazione mensile di febbraio 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
31 marzo
- Forfetizzazione del contributo per le etichette
(sui dati del 2014 per il 2015) (modulo 6.14)
- Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2014 per il 2015) (modulo 6.17)
- Particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici
20 aprile
- Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
- Dichiarazione mensile di marzo 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
30 aprile
- Dichiarazione “azienda esportatrice netta” (modulo 6.22)
20 maggio
- Dichiarazione mensile di aprile 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
- Dichiarazione mensile di maggio 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 luglio
- Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
- Dichiarazione mensile di giugno 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 agosto
- Dichiarazione mensile di luglio 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 settembre
- Dichiarazione mensile di agosto 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10
20 ottobre
- Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
- Dichiarazione mensile di settembre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 novembre
- Dichiarazione mensile di ottobre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 dicembre
- Dichiarazione mensile di novembre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10