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Credito d’Imposta Bonifica Amianto 2016

Home| News| Credito d’Imposta Bonifica Amianto 2016

12
Ott, 2015
By admin
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bonifica-eternit-coperture

La Commissione Ambiente del Senato ha approvato lo stanziamento di un credito d’imposta per la rimozione e smaltimento dell’amianto inserito nel Collegato Ambiente, la misura è riservata alle imprese che bonificheranno beni e strutture produttive nell’anno 2016.

La quota del credito d’imposta è del 50% delle spese per la bonifica ripartito in tre quote annuali, mentre il fondo dedicato dallo Stato è di 5,667 milioni di Euro annuali ripartiti negli anni 2017, 2018 e 2019, la spesa minima per le opere è di 20.000 euro.

Testo dell’articolo 40-bis DDL n. 1676

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi.

2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal l° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio”.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014, le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l’altro modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articolo 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di curo per l’anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l’anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

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