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Credito di imposta per bonifiche da amianto effettuate nel 2016 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
Scade il 31 marzo 2017 il termine per la presentazione della domanda per ottenere il credito di imposta del 50% per le aziende che nel 2016 hanno sostenuto delle spese per la bonifica dell’amianto nei propri siti di produzione (Legge 28 dicembre 2015, n. 221); nel rispetto del “de minimis”
Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% delle spese effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, sostenute in relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unita produttiva.
L ammontare dei costi risulta, in ogni caso, limitato all’importo di euro 400.000 per ciascuna impresa unica.
Il credito d imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento amianto, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non sono ammissibili gli interventi di incapsulamento e confinamento amianto.
Gli interventi oggetto della richiesta di agevolazione devono essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.
Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
I lavori di cui all’intervento di bonifica per il quale si richiede il contributo devono essere inseriti in apposito Piano di Lavoro, redatto ai sensi dell art 256 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. (relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l’unità produttiva di riferimento) del quale deve essere effettuata comunicazione alla ASL competente che lo approva secondo le modalità previste.