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Il Ministero del Lavoro ha definito i criteri per la definizione delle ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità) all’amianto (D.lgs 81/2008 e D.lgs. 106/2009).
Le attività ESEDI nei confronti dell’amianto sono: per un massimo di 60 ore lavorative l’anno, per non più di 4 ore lavorative per singolo intervento, per non più di 2 interventi lavorativi al mese.
Viene inoltre indicato che il tempo totale include tutte le operazioni accessorie della bonifica dell’amianto:
- ripristino del sito contaminato da materiali contenenti amianto (MCA) e relativa pulizia;
- incapsulamento dell’eternit con teli a doppio strato (messa in sicurezza del rifiuto contenente amianto);
- decontaminazione degli operatori.
Il livelli massimi di esposizione all’amianto sono stabiliti in 10 fibre per litro, campionate per otto ore.
Nell’allegato della lettera ministeriale sono anche elencate una serie di attività che potrebbero ricadere nelle attività sporadiche di esposizione all’amianto:
- sopralluoghi condotti prima della bonifica;
- attività ridotte di manutenzione di materiali contenenti amianto in matrice compatta (non amianto friabile);
- rimozione di strutture in amianto compatto, ad esempio serbatoi e cassoni in eternit, senza ricorso a tagli o rotture e quindi senza rilascio di fibre;
- riparazioni di ridotte superfici di pavimentazioni in vinil amianto (massimo 10 metri quadri);
- bonifica di canne fumarie in eternit senza rimozione ma con inserimento di condotte a diametro minore;
- confinamento e incapsulamento di coperture in cemento amianto (eternit) in buono stato con membrane elastomeriche;
- campionamenti ambientali per la determinazione della quantità di fibre di amianto presenti nell’aria normalmente condotti prima, durante e dopo la bonifica dell’amianto per la restituibilità delle aree bonificate.
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali