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La Regione Lazio prevede il finanziamento nell’ambito del PSR per lo sviluppo delle energie green nelle aziende agricole attraverso l’Operazione 4.1.4
Piano di Sviluppo Rurale nel Lazio 2014-2020. Misura 4
“Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari“.
L’Operazione sostiene gli investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all’approvvigionamento e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari.
Sono previsti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili usando biomasse, con esclusione di quelle ad uso alimentare, e altre fonti di energia rinnovabile, destinate alla produzione di energia elettrica e/o calore, utilizzando:
- pompe di calore a bassa entalpia;
- impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa;
- sistemi intelligenti di stoccaggio di energia;
- solare fotovoltaico;
- solare termico;
- microeolico.
La produzione da biomassa deve riferirsi prevalentemente a prodotto aziendale di scarto, anche di origine forestale, e l’energia prodotta deve essere finalizzata prevalentemente all’autoconsumo.
Beneficiari
Sono gli stessi della 4.1.1 e cioè gli agricoltori attivi o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo Stato membro.
Possono essere realizzati “investimenti collettivi”, da parte di “associazioni di agricoltori“, anche attraverso la formazione di reti di impresa. L’investimento collettivo e un singolo investimento destinato all’uso collettivo.
L’associazione di agricoltori deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi come definiti dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l’investimento ed e responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento. La presente tipologia di operazione può essere attivata anche nell’ambito della “filiera organizzata”.
Importi e aliquote di sostegno
L’importo complessivo del progetto non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 3.000.000 euro, aumentata a 10.000.000 euro in caso di investimento collettivo. In ogni caso l’importo dell’investimento non può essere superiore a quattro volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.
L’intensità dell’aliquota di sostegno e la medesima prevista dalla tipologia di operazione 4.1.1 ovvero e pari al 40% della spesa ammessa.
In alcuni casi, per i quali si rimanda al Testo legale approvato con Decisione della Commissione europea, l’aliquota di sostegno e maggiorata del 20%.
La maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.
Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella Sottomisura 4.2.
I “contributi in natura” sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall’articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/13 ed anche al Regolamento (UE) n. 1305/13 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
L’aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
Il tipo di contributo è:
- Contributo in conto capitale
- Conto interessi
- Garanzie a condizione agevolate
La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.
Non sono ammissibili:
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di mera sostituzione;
- titoli di pagamento.
Con quanto stabilito dall’articolo 45 del Regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:
- costruzione, ammodernamento e miglioramento o riconversione di beni immobili produttivi dell’azienda per la produzione di energia;
- acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni aziendali per la produzione di energia;
- spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- spese generali come definite al capitolo 8.1.
Per la selezione dei beneficiari saranno applicati i criteri:
- dimensione economica dell’impresa con priorità per le aziende di maggior dimensione;
- obiettivi trasversali dello sviluppo rurale;
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- zonizzazione degli interventi con priorita alle zone montane;
- livelli di efficienza dell’impianto;
- livello di miglioramento dell’efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale;
- interventi per lo stoccaggio dell’energia in correlazione con l’installazione di reti intelligenti;
- giovani agricoltori;
- maggiori livelli minimi di efficienza dell’impianto rispetto agli obblighi minimi come individuati dall’art. 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014;
- aziende biologiche.
Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell’Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”
In conformità all’Allegato 2 “Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi Nazionali“, in particolare:
- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica e richiesta un’efficienza di conversione non inferiore all’85%;
- per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato e richiesta la conformita alle classi di qualita A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato;
- per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l’indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l’anno 2010 nelle tabelle di cui all’allegato 1, paragrafi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2009;
- per i pannelli solari e richiesta un’attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 (Impianti solari termici e loro componenti – Collettori solari) o UNI EN 12976 che e stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 (Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo) se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646 (Moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo), se realizzati con film sottili.