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Finanziamento Amianto 2016: le FAQ del Ministero dell’Ambiente

Home| News| Finanziamento Amianto 2016: le FAQ del Ministero dell’Ambiente

31
Ott, 2016
By admin
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In relazione del credito di imposta del 50% riservato alle aziende per la bonifica dell’amianto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato le FAQ a supporto della corretta compilazione della richiesta in vista del Click Day del 16 novembre 2016.

eternit_aziende

Qual è la procedura per la presentazione della domanda di contributo (che verrà erogato sotto forma di credito di imposta)?

La procedura per la presentazione della domanda di contributo è esclusivamente online, ossia avviene attraverso la compilazione di un modulo ed il caricamento di informazioni e documenti mediante una piattaforma informatica, accessibile all’indirizzo web:
www.minambienteamianto.ancitel.it
Per presentare la domanda l’azienda richiedente deve eseguire i seguenti step procedurali:
A) Area Registrazione
Dalla pagina web raggiunta all’indirizzo fornito, accedere alla sezione “Clicca qui per registrarti”, cliccando il pulsante posizionato in alto a destra della pagina.
Si accede così alla sezione “Registrazione”, all’interno della quale è necessario:

  1. Compilare i campi relativi alla sezione “Dati anagrafici del richiedente”;
    • Allegare documento di identità del dichiarante e (eventualmente) il titolo di rappresentanza posseduto per compilare la domanda per conto dell’impresa;
    • Dichiarare (con flag da apporre nel campo apposito) che i documenti allegati sono copia conforme all’originale.
  2. Compilare i campi relativi alla sezione “Dati dell’impresa”;
  3. Esprimere il consenso in merito al trattamento dei dati personali, (con due flag da apporre nei campi appositi).
  4. Terminare la registrazione attraverso il pulsante “Registrati”.

B) Area di presentazione della domanda
Con lo Username e la Password rilasciati dal sistema al termine della fase di registrazione, è possbile accedere all’area riservata, suddivisa in cinque sezioni da compilare in sequenza:

  1. “Domanda all’interno della quale”:
    • Vengono riepilogati i dati identificativi dell’impresa
    • Bisogna descrivere brevemente l’intervento
    • Deve essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla tipologia dell’azienda richiedente, alle spese sostenute per l’intervento di bonifica e alla posizione dell’azienda riguardo agli aiuti di stato concessi a titolo di de minimis;
  2. “Dichiarazioni” – nella quale vengono rese dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sullo stato dell’impresa;
  3. “Fatture” – al cui interno vanno inseriti alcuni dati identificativi dei documenti comprovanti le spese sostenute a supporto della domanda di contributo, ed allegate le relative fatture commerciali;
  4. “Allegati” – nella quale è possibile scaricare i format da utilizzare per le dichiarazioni da compilare, sottoscrivere e caricare in piattaforma (obbligatori – allegati 1 e 2) unitamente al Piano di Lavoro (obbligatorio) del progetto di bonifica, alla comunicazione alla ASL (obbligatoria) di avvenuta ultimazione dei lavori, alla certificazione (eventuale) relativa all’amianto friabile ed alla certificazione CCIAA (obbligatoria).
  5. “Verifica e invio” – sezione che consente la verifica di completezza dei contenuti della domanda prima della conclusione della procedura, con l’invio formale.

Maggiori dettagli in merito all’accesso ed al più corretto utilizzo della piattaforma per la presentazione delle domande di contributo sono contenuti nel documento “Guida all’accesso ai contributi”, disponibile e scaricabile dalla homepage.

Chi può presentare le domande per i contributi previsti dal presente bando?

Secondo il Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016 possono accedere ai contributi i soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, purchè si tratti di imprese le cui attività siano riconducibili alle attività ammissibili a contributo “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
Di fatto, dunque, risultano escluse le imprese che operano nei settori riconducibili ai Regolamenti (UE) n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale), n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Quante domande può presentare ciascuna impresa?

Ciascuna impresa, considerata come “Impresa unica” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (considerando n. 4 e art. 2.2), può presentare tante domande di contributo quanti sono gli interventi di rimozione o smaltimento amianto effettuati nell’annualità 2016 sul territorio nazionale. Si ricorda che ad ogni intervento deve essere associato un diverso Piano di Lavoro. All’agevolazione concessa deve essere applicato il limite di importo cui al Regolamento 1407/2013. In caso di più domande presentate singolarmente da imprese che risultino fra di loro collegate o associate secondo le definizioni del citato Regolamento, si ricorda che queste devono essere considerate come “impresa unica” e il finanziamento totale non può eccedere i limiti imposti dal citato regolamento 1407/2013.

Quali sono i limiti relativi agli importi ammissibili a contributo e dei contributi concedibili?

Non sono ammissibili a contributo le domande presentate a fronte di spese sostenute dall’impresa – per ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato presentato alla ASL competente – inferiore a 20.000 euro. Il contributo massimo concedibile è quello che un’impresa unica può ricevere da uno Stato membro dell’UE nell’arco di tre anni a titolo “de minimis”, secondo quanto stabilito dal Regolamento 1407/2013, ossia:
–   100.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi;
–   200.000 euro per tutte le altre imprese.

Come viene determinato il contributo?

Il contributo viene riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per l’intervento. Ad esempio, se il costo dell’intervento è pari a € 70.000,00, la domanda è ammissibile (importo superiore a 20.000 euro) ed il contributo spettante sarà: € 70.000,00 x 50% = € 35.000,00.
In virtù dei massimali di contributo concedibile stabiliti dal regolamento 1407/2013, l’ammontare totale dei costi eligibili è dunque, in ogni caso, limitato agli importi di:
–   200.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi;
–   400.000 euro per tutte le altre imprese.
In conseguenza delle modalità di erogazione dei fondi stabilite dal decreto, l’ultima impresa a cui verrà riconosciuto il credito d’imposta potrebbe non beneficiare dell’intero contributo
– pari al 50% del costo dell’intervento – ma solamente dell’importo che residua per terminare le risorse di 17 Mln di € previste dal fondo.

Se una Azienda ha già ottenuto aiuti a titolo «de minimis» può presentare domanda di contributo?

Ciascuna impresa unica può presentare domanda di contributo anche se ha già beneficiato a qualsiasi titolo aiuti di Stato concessi in regime “de minimis”; l’importo del contributo al quale avrà diritto – qualsiasi sia l’ammontare delle spese sostenute – sarà comunque commisurato al limite stabilito dal regolamento 1407/2013 nell’arco di tre anni, dunque:
–   la differenza tra quanto già fruito nel triennio e 100.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi;
–   la differenza tra quanto già fruito nel triennio e 200.000 euro per tutte le altre imprese.

Ai fini della dichiarazione «de minimis» va considerato nel totale dei contributi fruiti un importo per il quale sia stata stabilita la revoca da parte dell’Ente concedente?

No. Non deve essere inserito; il limite va considerato per le agevolazioni deliberate e liquidate al beneficiario.

L’importo delle spese eligibili a contributo va indicato considerando il totale delle voci di spesa al lordo o al netto di IVA?

Ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA, l’ammontare delle spese eligibili è considerato al netto dell’IVA detraibile, considerando che questa è recuperabile dalle imprese.

Quali tipologie di intervento sono ammissibili a contributo?

Gli interventi di rimozione e smaltimento – anche previo trattamento in impianti autorizzati – dell’amianto presente in coperture e manufatti, e precisamente di: –   lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
–   tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
–   sistemi di coibentazione industriale in amianto;
Sono ammissibili le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Non sono ammissibili a contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento.

Quali sono i requisiti che devono presentare gli interventi ammissibili alle agevolazioni?

I requisiti richiesti per l’ammissibilità alle agevolazioni degli interventi di bonifica sono indicati come segue: –   interventi relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
–   interventi aventi come oggetto la rimozione e smaltimento di amianto e non l’incapsulamento o confinamento;
–   interventi di importo unitario minimo pari a 20mila euro per singola impresa unica;
–   interventi conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
–   interventi inseriti in apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l’unità produttiva di riferimento;
–   interventi per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di lavoro alla ASL competente, e che questa li abbia approvati secondo le modalità previste;
–   esclusivamente in caso di amianto friabile in ambienti confinati, interventi per cui la ASL abbia redatto la Certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.

In quale forma va presentata la domanda di contributo?

I soggetti interessati a ricevere il contributo devono registrarsi, compilare e presentare il modulo di domanda esclusivamente attraverso l’utilizzo di una procedura on-line, attraverso il portale dedicato, raggiungibile all’indirizzo www.minambienteamianto.ancitel.it, fornendo tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Quando è possibile presentare domanda di contributo?

Le domande possono essere presentate nel periodo compreso tra le ore 10:00 del 16 novembre 2016 e le ore 23:59 del 31 marzo 2017. Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di presentazione.

Che forma assume il contributo concesso?

L’agevolazione concessa assume forma di credito di imposta, ossia di un credito che l’impresa contribuente può vantare nei confronti delle casse dell’erario dello Stato. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute ma non se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta concesso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

Come avviene la verifica di ammissibilità delle domande di contributo?

La verifica avverrà con procedura “a sportello”, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, e riguarderà l’accertamento:
–   della rispondenza alle condizioni di ammissibilità;
–   della completezza e coerenza delle informazioni fornite, delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.

I proprietari di immobili possono presentare domanda di contributo?

I proprietari di immobili possono presentare domanda di contributo purché siano titolari dell’attività presente nell’immobile oggetto di richiesta di contributo, che produce reddito d’impresa. Può fare domanda anche chi non è proprietario dell’immobile (es. affittuario) se vi esercita la propria attività, previa dichiarazione del proprietario che autorizzi la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.

Le società immobiliari possono presentare domanda di contributo?

Le Società immobiliari possono presentare domanda di contributo a condizione che svolgano la propria attività nell’ immobile oggetto di richiesta di contributo.

Se in un immobile sono presenti più attività è possibile presentare domanda di contributo e chi deve presentare la domanda?

Può essere presentata una sola domanda di contributo da parte di una delle imprese presenti nell’edificio, sia che si tratti di un proprietario o di un affittuario, in accordo con tutte le altre imprese nelle forme consentite dalle norme vigenti. L’impresa che presenterà la domanda sarà individuata dal Ministero come unico beneficiario del contributo e pertanto tutta la documentazione di spesa relativa all’intervento dovrà essere intestata alla stessa.

Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili?

No, non sono finanziabili.

Le spese relative alla redazione e presentazione alla ASL del Piano di lavoro redatto ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 sono comprese tra quelle finanziabili?

Sì, le spese per la redazione e presentazione del piano di lavoro sono finanziabili come spese tecniche e assimilabili.

Oltre alle spese relative al Piano di Lavoro, quali altre spese di consulenza professionale o di perizia tecnica sono finanziabili?

Possono essere finanziate spese sostenute per la perizia della presenza dell’amianto, la valutazione del grado di urgenza delle misure e la misurazione della presenza di fibre di amianto respirabili nell’aria. Dette spese, sommate a quelle relative al Piano di Lavoro, non devono eccedere il tetto dei 10.000 € o quello del 10% del totale come da articolo 2 comma 2 del Decreto.

È possibile che i fornitori/esecutori delle opere siano più di uno?

Non sono indicati limiti nel merito, purché gli interventi di rimozione e trasporto siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10A o 10B per la rimozione) e nella categoria 5 per il trasporto.
Sono considerate “impresa unica” tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità, ossia le imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

In quale forma vanno presentati gli allegati n. 1 (attestazione delle spese sostenute), n. 2 (Aiuti fruiti a titolo di “de minimis”), ed eventualmente n. 3 (antimafia)?

La dichiarazione resa con la compilazione dell’allegato 1 al modello informatico di domanda riguarda l’attestazione delle spese sostenute dall’impresa, e sono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).

Riguarda e rappresenta quindi la dichiarazione, resa dal soggetto firmatario, concernente stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (art. 47 comma 2). Perché abbia valore deve essere resa e sottoscritta dal dichiarante con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 del citato D.P.R., ossia ” sono (…) sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.”
Naturalmente il documento di identità allegato alla dichiarazione deve essere in corso di validità al momento della sottoscrizione.

La dichiarazione resa con la compilazione dell’allegato 2 al modello informatico di domanda riguarda il settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il contributo e l’ammontare degli eventuali contributi già fruiti dall’impresa in regime di “de minimis”, ed è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).

Riguarda e rappresenta quindi la dichiarazione, resa dal soggetto firmatario in rappresentanza dell’impresa, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47 comma 1). Perché abbia valore deve essere resa e sottoscritta dal dichiarante con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 del citato D.P.R., ossia
” sono (…) sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.”
Naturalmente il documento di identità allegato alla dichiarazione deve essere in corso di validità al momento della sottoscrizione.

Le dichiarazioni rese con la – eventuale – compilazione dell‘allegato 3 al modello informatico di domanda riguardano – per i soggetti indicati dal D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136″ – l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di accesso ai contributi stabilite dal citato D. Lgs. 159/2011, e sono rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).

Riguardano e rappresentano quindi le dichiarazione, rese dai soggetti firmatari, prodotte in sostituzione delle normali certificazioni che attestino stati, qualità personali e fatti (art. 46 comma 1). Perché abbiano valore devono essere rese e sottoscritte dai dichiaranti con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 del citato D.P.R., ossia:
” sono (…) sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.”
Naturalmente i documenti di identità allegati alle dichiarazioni devono essere in corso di validità al momento della sottoscrizione.

È possibile integrare le istanze di richiesta dei contributi una volta completata ed inviata la relativa domanda attraverso la procedura informatica dedicata?

No, la domanda, una volta che questa sia stata completata, inviata ed abbia ricevuto la relativa “marca temporale” che individua la data e l’ora di presentazione, non può essere integrata in alcun modo. Se incompleta o errata può essere annullata dall’impresa richiedente ovvero respinta a seguito dell’istruttoria effettuata dal MATTM.

 

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