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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016, il Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2016, “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, che avrà la piena operabilità dal 31 maggio 2016.
Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2016
– Articolo 3 – Soggetti ammessi
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:
- le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o piu’ degli interventi di cui all’art. 4;
- i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all’art. 4, comma 2.
2. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, possono avvalersi dell’intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.
3. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, possono avvalersi dell’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all’allegato II del decreto legislativo n. 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all’art. 8, comma 2.
4. Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in qualita’ di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validita’, secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu’ di contratti con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.
– Articolo 4 – Tipologie di interventi incentivabili
1) Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’art. 5, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e’ richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova costruzione, nonche’ devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
E’ altresi’ necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi.
4. Ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, deve essere comunicata al GSE, secondo modalita’ dallo stesso definite.
Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell’incentivo riconosciuto.
L’esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, puo’ comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonche’ il recupero delle somme erogate.
5. A seguito dell’ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al comma 2, non sono incentivabili ulteriori interventi delle medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unita’ immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.
6. Gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. La quota d’obbligo deve essere determinata dal progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. La quota eccedente l’obbligo deve essere indicata dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), ai fini dell’accesso all’incentivo di cui al presente decreto, sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonche’ gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.
8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², per i quali e’ richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita’ e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all’art. 8, comma 10, le misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.
9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da a) ad e) nel caso di impianti con potenza termica utile inferiore ai 200 kW o superfici del campo solare inferiori a 100 m², che abbiano volontariamente installato sistemi di acquisizione di dati per il monitoraggio dell’energia prodotta, il soggetto responsabile trasmette al GSE i dati raccolti, secondo le modalita’ e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all’art. 8, comma 10. I costi per l’installazione di tali sistemi non sono ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo.
– Articolo 5 – Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo
1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale.
Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi di contabilizzazione individuale.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonche’ sui sistemi di emissione.
Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
e) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:
i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;
ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;
iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico;
g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati tecnici al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
h) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’Allegato I al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all’art. 15.