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Il nuovo Conto Termico

Home| News| Il nuovo Conto Termico

15
Mar, 2016
By admin
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conto-termico-2016

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016, il Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2016, “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, che avrà la piena operabilità dal 31 maggio 2016.

Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2016

– Articolo 3 – Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:

  • le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o piu’ degli interventi di cui all’art. 4;
  • i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all’art. 4, comma 2.

2. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che  direttamente,  i soggetti di cui alla  lettera  a)  del  comma 1, possono  avvalersi dell’intervento di una ESCO mediante la stipula di  un  contratto  di prestazione energetica  che  rispetti  i  requisiti  minimi  previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.

3. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che  direttamente,  i soggetti di cui alla  lettera  b)  del  comma 1, possono  avvalersi dell’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un  contratto  di servizio energia di cui all’allegato II del  decreto  legislativo  n. 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di  cui al decreto legislativo n.  102/2014,  fermo  restando  le  specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del  contratto  di  servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all’art. 8, comma 2.

4. Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del  decreto  legislativo n. 102/2014, potranno presentare  al GSE  richiesta  di  concessione dell’incentivo, in qualita’ di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in  corso  di  validita’,  secondo  la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu’ di contratti con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.

– Articolo 4 – Tipologie di interventi incentivabili

1) Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita’  di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili  di  cui all’art. 5,  i  seguenti  interventi  di  incremento  dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o  unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi  o mobili, non trasportabili;

e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;

f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti  di illuminazione;

g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti  termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita’ di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese  ammissibili  di  cui all’art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia  termica  da  fonti  rinnovabili  e  di  sistemi  ad  alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o  unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione  di  impianti  di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche  combinati per la produzione di  acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel  caso  di  impianti  con  potenza termica utile superiore a 200 kW;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

c) installazione di impianti solari termici per la produzione  di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto  di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica  per  processi  produttivi  o immissione in reti di teleriscaldamento  e  teleraffreddamento.  Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100  m² e’ richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2  devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di  nuova costruzione, nonche’ devono essere correttamente dimensionati,  sulla base della normativa  tecnica  di  settore,  in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
E’ altresi’ necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti  che  hanno  consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi.

4. Ogni  sopravvenuta modifica e/o  variazione degli  interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e  nei  5  anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, deve  essere comunicata al  GSE,  secondo  modalita’  dallo stesso definite.
Le modifiche apportate agli interventi incentivanti  non  potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo  in  aumento  dell’incentivo riconosciuto.
L’esecuzione  di  modifiche e/o  variazioni   sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, puo’ comportare,  a  seconda  dei  casi,  la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il  Soggetto Responsabile e il GSE, nonche’ il recupero delle somme erogate.

5. A seguito dell’ottenimento degli incentivi per la  realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia  termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al comma 2,  non sono  incentivabili  ulteriori  interventi  delle  medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti,  realizzati  nel medesimo edificio o nella  medesima  unita’  immobiliare  e  relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima  serra  e relative pertinenze per almeno 1  anno  dalla  data  di  stipula  del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.

6. Gli interventi realizzati  ai  fini dell’assolvimento  degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto  legislativo  n.  28/2011 accedono agli incentivi previsti al  presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. La quota d’obbligo deve essere determinata dal  progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. La quota eccedente l’obbligo deve  essere indicata dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda.

7. Per gli interventi di cui  al  comma 1, lettera e),  ai  fini dell’accesso  all’incentivo  di  cui  al   presente decreto, sono ammissibili gli interventi di incremento  dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli  edifici,  la  produzione  di  acqua calda sanitaria, nonche’ gli interventi di produzione di energia termica ed  elettrica da  fonti  rinnovabili, destinata  alla  copertura  dei   fabbisogni medesimi.

8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b)  nel  caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW  e  per  gli interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso di superfici  del campo solare superiori a 100 m², per i quali  e’  richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita’ e le tempistiche definite in attuazione di quanto  previsto  all’art. 8, comma 10, le misure dell’energia termica annualmente prodotta  dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.

9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da a)  ad  e)  nel caso di impianti con potenza termica utile inferiore  ai  200  kW  o superfici del campo solare inferiori a 100 m², che abbiano volontariamente installato sistemi di acquisizione  di  dati  per  il monitoraggio  dell’energia prodotta, il soggetto responsabile trasmette  al  GSE  i  dati raccolti, secondo  le  modalita’  e  le tempistiche definite in attuazione di  quanto  previsto  all’art.  8, comma 10. I costi  per  l’installazione  di  tali  sistemi  non sono ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo.

– Articolo 5 – Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili  ai  fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione  di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell’impianto  esistente, parziale  o totale.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;

b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale: smontaggio e dismissione dell’impianto di  climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie necessarie  per  la sostituzione,  a  regola  d’arte,  di  impianti  di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi di contabilizzazione individuale.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore  di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonche’ sui sistemi di emissione.
Sono inoltre  comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che  utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;

c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti  l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:

i. fornitura e messa in opera di materiale  coibente  per  il miglioramento delle caratteristiche  termiche delle strutture esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al  punto i),  per il  miglioramento delle  caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

d) per  gli  interventi   finalizzati   alla   riduzione   della trasmittanza termica di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:

i. fornitura e messa in opera  di  nuove  chiusure  apribili  o assimilabili;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;

e) per gli interventi che comportino  la  riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;

ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:

i. fornitura e messa in opera  di  materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;

ii. demolizione, recupero o smaltimento e  ricostruzione  degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove  considerata per il  calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;

iv.  eventuali  interventi  per  l’adeguamento  sismico   delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico;

g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze  esterne  degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:

i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi  definiti  negli  allegati tecnici al presente decreto;

ii. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;

iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;

h) per gli interventi di installazione di tecnologie di  gestione e controllo automatico (building automation) degli  impianti  termici ed elettrici degli edifici:

i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati  nel  calcolo  delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti  minimi definiti nell’Allegato I al presente decreto;

ii. adeguamenti dell’impianto elettrico  e  di  climatizzazione invernale ed estiva;

i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione  di diagnosi  energetiche e di  attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto  degli  interventi, come  specificato all’art. 15.

Consulta la versione integrale del Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2016

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