- News
- No comments
In base all’articolo 1, comma 115 della Legge di Stabilità (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) i soggetti esposti all’amianto nelle attività lavorative iscritti all’assicurazione obbligatoria generale (gestione INPS) e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (gestione INPS), hanno la facoltà di presentare una domanda all’INPS per avere il riconoscimento di una maggiorazione contributiva.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2015 e le prestazioni pensionistiche conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.
La legge consente l’ottenimento ai lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa dell’impresa della maggiorazione contributiva del periodo ultradecennale di esposizione all’amianto con un coefficiente pari a 1,5 invece dell’1,25 con la possibilità di farlo valere anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
Questo rende possibile un anticipo dell’età pensionabile.
I soggetti beneficiari sono:
- i dipendenti da aziende che hanno collocato i lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa;
- i soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
- i soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.