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La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarata lo Stato italiano inadempiente sul recepimento della Direttiva 2002/91/CE (promozione del miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 perchè la normativa italiana non impone l’obbligo di consegna di un attestato del rendimento energetico nella vendita o affitto di un edificio.
La sentenza cita anche la non conformità alla Direttiva del sistema di autocertificazione relativa agli edifici con rendimento energetico basso perchè non forniscono raccomandazioni al nuovo proprietario o affittuario sul miglioramento del rendimento energetico che comunque dovrebbe essere effettuato da tecnici qualificati e indipendenti.
La Direttiva 2002/91/CE impone:
- una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
- i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
- i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l’esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni;
- l’ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.
Raccomanda comunque gli Stati membri a stabilire le norme minime secondo queste quattro linee guida.
Allegato Direttiva 2002/91/CE
Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3)
1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti:
- caratteristiche termiche dell’edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). Tali caratteristiche possono anche includere l’ermeticità;
- impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;
- sistema di condizionamento d’aria;
- ventilazione;
- impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
- posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;
- sistemi solari passivi e protezione solare;
- ventilazione naturale;
- qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.
2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:
- sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;
- sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
- sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);
- illuminazione naturale.
3. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali
- abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
- condomini (di appartamenti);
- uffici;
- strutture scolastiche;
- ospedali;alberghi e ristoranti;
- impianti sportivi;
- esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;
- altri tipi di fabbricati impieganti energia.