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Il sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali che sostituirà il formulario di trasporto del rifiuto, il registro di carico e scarico del rifiuto e il M.U.D.) reintroduce l’obbligo di dotarsi di un registro di carico e scarico rifiuti per i soggetti (non aderenti al sistema informatizzato della filiera dei rifiuti speciali) che scelgono di attuare per conto proprio la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi da loro prodotti.
Il SISTRI definisce due categorie di soggetti con:
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi);
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (imprese/enti produttori di rifiuti speciali con più di 10 dipendenti prodotti da lavorazioni industriali, rifiuti speciali prodotti da lavorazioni artigianali, rifiuti speciali prodotti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti e i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento (articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n.152/2006;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (trasportatori professionali);
- operatori del trasporto intermodale di rifiuti;
- operatori del trasporto rifiuti pericolosi in conto proprio;
- imprese/enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.
ISCRIZIONE FACOLTATIVA
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (imprese/enti produttori di rifiuti speciali con meno di 10 dipendenti prodotti da lavorazioni industriali, rifiuti speciali prodotti da lavorazioni artigianali, rifiuti speciali prodotti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti e i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento (articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n.152/2006. Gli imprenditori agricoli (art. 2135 Cod. Civile) che producono rifiuti non pericolosi. Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno un’attività diversa da quelle citate dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- Imprese di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi (articolo 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.
Questa decisione si applica per i rifiuti speciali prodotti nei cantieri edili ed è contenuta nel D.Lgs. n. 205/2010 del 3 dicembre 2010 che modifica la parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, il Decreto Legislativo recepisce la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti.