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Roma, 8 febbraio 2012 – Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”) contiene nell’articolo 14 l’istituzione per tutti i comuni italiani del tributo sui rifiuti che finanzierà il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che verranno avviati allo smaltimento.
La RES (Rifiuti e Servizi) verrà avviata dal 1° gennaio 2013 e sostituirà la TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – Decreto legislativo n. 507/1993), la TIA (Tariffa di Igiene Urbana – Decreto legislativo n. 22/1997, “Decreto Ronchi”) e la TIA 2 (Decreto legislativo n. 152/2006, “Testo Unico sull’Ambiente).
La RES unificherà una tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani e un prelievo attribuito ai servizi locali indivisibili dei comuni, si articolerà secondo l’impianto già stabilito nella Tariffa di Igiene Urbana del Decreto Ronchi e cioè in una parte fissa e una variabile il cui meccanismo tecnico sarà chiarito da un apposito regolamento ministeriale da pubblicare entro il 31 ottobre 2012.
Nella RES verranno calcolati le dimensioni degli immobili (la superficie tassabile deve corrispondere sempre all’80% della superficie catastale) e la quantità di rifiuti prodotti e conterrà delle riduzioni tariffarie.
I comuni potranno ridurre fino a un massimo del 30% il prelievo nel caso di:
- abitazioni con un unico occupante;
- immobili, locali e aree scoperte a uso stagionale o non continuativo;
- immobili con occupanti che risiedono all’estero per più di 6 mesi all’anno;
- fabbricati rurali a uso abitativo.
Nel caso di aree non coperte dal servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti, la RES non potrà superare il 40% della tariffa riferito al punto di raccolta dei rifiuti più prossimo.
Nel caso di in cui il servizio di gestione dei rifiuti non sia presente o sia interrotto, il prelievo sarà ridotto dell’80%.
La RES introduce anche la possibilità per i comuni di includere nella tariffa anche i rifiuti industriali in quanto non più assimilabili ai rifiuti urbani “i rifiuti che si formano nelle aree produttive”, anche se verrà pubblicato in seguito un apposito decreto attuativo che fisserà le norme tecniche per l’assimilazione dei rifiuti agli urbani.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali saranno esenti solo se i produttori saranno in grado di certificare lo smaltimento conforme alla normativa.
Art. 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.