La transizione digitale nella gestione dei rifiuti ha raggiunto una tappa fondamentale, portando con sé la necessità di regolamentare non solo il corretto funzionamento dei sistemi informatici, ma anche le loro anomalie. Per questo motivo è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ha definito le modalità operative da adottare quando i servizi RENTRI a supporto del FIR digitale risultano temporaneamente degradati, limitati o non pienamente operativi. Il provvedimento, pubblicato sul portale Rentri il 10 settembre 2026, interviene su una casistica diversa dalla completa o grave indisponibilità dei servizi già disciplinata dai Decreti Direttoriali n.319/2025 e n.25/2026.
L’obiettivo è consentire agli operatori di proseguire la gestione del formulario di identificazione del rifiuto anche in presenza di un disservizio temporaneo evitando che un problema tecnico impedisca la continuità delle attività di trasporto e gestione dei rifiuti.
Cos’è il ‘Degrado temporaneo’ dei servizi RENTRI
Nel contesto normativo del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il degrado temporaneo si verifica quando durante l’orario di disponibilità del sistema, una o più funzionalità necessarie alla gestione del FIR digitale risultano rallentate, limitate o non pienamente operative. A differenza di un blocco totale, il portale resta accessibile, ma le anomalie momentanee impediscono il regolare e fluido completamento delle operazioni di trasmissione dati.
Cosa stabilisce il Decreto Direttoriale 254/2026
Il Decreto MASE n. 254/2026 colma un’importante vuoto normativo, disciplinando i micro-disservizi e i rallentamenti della piattaforma attraverso tre pilastri fondamentali:
- Impossibilità di emettere il FIR digitale: Se il degrado temporaneo impedisce all’operatore di compilare, emettere o sottoscrivere il FIR digitale, è possibile ricorrere al FIR in formato cartaceo secondo le modalità previste dalla normativa. Per questo è necessario che gli operatori si dotino in anticipo di FIR cartacei bianchi vidimati da poter compilare manualmente. Dunque il soggetto che documenta il ricorso è il produttore o detentore/operatore.
- Impossibilità di integrare il FIR digitale durante il trasporto: Nel caso in cui il FIR sia stato regolarmente avviato in formato digitale ma durante il trasporto non è possibile effettuare una successiva integrazione o sottoscrizione a causa del degrado temporaneo dei servizi RENTRI. In questo caso, l’operatore può utilizzare la stampa del FIR digitale, aggiornandola con i dati di propria competenza e apponendo data e firma autografa.La stampa assume quindi, per la gestione delle successive fasi, il regime del FIR cartaceo, in deroga alla regola generale secondo cui il formato scelto all’emissione deve essere mantenuto lungo la filiera. Il soggetto che documenta il ricorso è il trasportatore.
- Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione del destinatario: gli operatori che ricevono i rifiuti possono integrare i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale e sottoscrivere l’integrazione con data e firma autografa. La stampa del FIR digitale assume il regime del formulario in formato cartaceo in deroga al vincolo di formato unico per l’intera filiera. Il soggetto che documenta il ricorso è il destinatario.

In sintesi:
- Deroga temporanea al vincolo di formato: le misure di emergenza si applicano al singolo FIR e cambiano la regola generale secondo cui il formato scelto all’inizio della spedizione debba vincolare l’intera filiera del trasporto. La deroga è valida esclusivamente per il tempo in cui persiste il rallentamento.
- Soggetti abilitati all’attivazione: può ricorrere alle procedure di emergenza solo l’operatore che si trova materialmente impossibilitato a complementare l’operazione sul portale RENTRI nella specifica fase in cui si manifesta il problema.
- Esclusione dei blocchi totali: il testo non si applica alle interruzioni totali della connettività internet o dei sistemi di autenticazione generale. Questi scenari restano invece disciplinati dal precedente Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2026.
Il quadro normativo di riferimento
Il Decreto Direttoriale n. 254/2026 non sostituisce le precedenti procedure di emergenza, ma si inserisce in un quadro normativo già esistente:
- Decreto Direttoriale n.319/2025: disciplina le modalità operative da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, compresi gli eventi di indisponibilità legati a incidenti o interventi programmati di manutenzione.L’attivazione delle relative procedure avviene attraverso uno specifico avviso della Direzione generale competente sui portali RENTRI e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Decreto Direttoriale n.25/2026: disciplina le modalità operative per la gestione del FIR digitale in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI e contempla anche i casi di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale dell’operatore, quando dovuti a ragioni al di fuori del suo controllo e non a scarsa manutenzione.
- Decreto Direttoriale n.254/2026: Completa il quadro intervenendo sulla situazione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI, cioè su una condizione meno grave rispetto alla completa o grave indisponibilità già disciplinata dai precedenti provvedimenti.
Checklist: cosa fare in caso di disservizio
In presenza di un degrado dei servizi RENTRI che impedisca la normale gestione del FIR digitale, è importante seguire con attenzione la procedura prevista dal decreto.
- Verificare e documentare il problema: l’operatore deve acquisire e conservare un’evidenza del degrado riscontrato. Può trattarsi di un messaggio di errore, di un codice restituito dal sistema o di uno screenshot della schermata che documenta il problema.
- Gestire il supporto fisico: utilizzare correttamente il FIR cartaceo o la stampa del FIR digitale a seconda della specifica fase del trasporto e del tipo di anomalia riscontrata.
- Inserire la dicitura prevista: riportare sul formulario la dicitura prevista dal decreto che giustifica il ricorso alla procedura di emergenza.
- Compilare la dichiarazione prevista dal decreto e inviarla via PEC: compilare il modello nell’Allegato 1 del decreto e trasmetterlo via PEC entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado tecnico.
- Archiviare la documentazione: conservare accuratamente tutte le prove e i documenti cartacei, che rimangono a disposizione delle autorità in caso di controlli o verifiche ispettive.
Il Decreto Direttoriale n.254/2026 introduce una procedura specifica per una situazione che, con l’entrata in vigore del FIR digitale, può avere un impatto diretto sulla continuità operativa delle imprese. La distinzione tra degrado temporaneo, mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI e problemi di connettività e autenticazione dell’operatore è fondamentale, perché a ciascuna situazione corrispondono procedure differenti. In caso di degrado temporaneo, il D.D. n. 254/2026 consente di ricorrere a misure di emergenza che permettono di proseguire la gestione del singolo FIR, anche attraverso il passaggio dal formato digitale a quello cartaceo nelle specifiche fasi previste dal decreto.
Per le imprese diventa quindi essenziale non solo riconoscere le regole del FIR digitale, ma anche predisporre in anticipo le procedure interne per documentare e gestire eventuali disservizi RENTRI.
FAQ
1. Cos'è il degrado temporaneo dei servizi RENTRI?
Il degrado temporaneo si verifica quando una o più funzionalità dei servizi RENTRI necessarie per la gestione del FIR digitale risultano temporaneamente degradate, limitate o non pienamente operative e impediscono all’operatore di completare normalmente le attività di propria competenza. Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 disciplina proprio queste situazioni, distinguendole dai casi di completa o grave indisponibilità dei servizi RENTRI.
2. Cosa prevede il Decreto Direttoriale RENTRI n. 254/2026?
Il decreto stabilisce le procedure da seguire quando un degrado temporaneo dei servizi RENTRI impedisce di gestire correttamente il FIR digitale. Le procedure riguardano principalmente tre situazioni: l’impossibilità di emettere il FIR digitale, l’impossibilità di integrarlo durante il trasporto e l’impossibilità di completarlo in fase di accettazione da parte del destinatario.
3. Qual è la differenza tra "Degrado temporaneo" e "blocco totale" del RENTRI?
Il degrado temporaneo si verifica quando la piattaforma RENTRI è online ma presenta rallentamenti o anomalie parziali che bloccano specifiche operazioni sul singolo formulario. Il blocco totale prevede invece l’assenza completa di connettività internet o l’impossibilità assoluta di autenticazione al portale, situazioni regolate dai decreti precedenti (D.D. 319/2025 e D.D. 25/2026).
4. In caso di malfunzionamento RENTRI posso utilizzare il FIR cartaceo?
Sì, ma non in modo generalizzato. Il FIR cartaceo può essere utilizzato nell’ambito della procedura di emergenza prevista dal Decreto Direttoriale n. 254/2026 quando il degrado temporaneo dei servizi RENTRI impedisce l’emissione del FIR digitale. Il ricorso al cartaceo deve avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità e delle diciture previste dal decreto.
5. Dal 16 settembre 2026 è ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo?
Il FIR digitale è diventato obbligatorio dal 16 settembre 2026 per gli operatori soggetti all’obbligo, al termine del periodo transitorio. Il FIR cartaceo non può quindi essere utilizzato liberamente in alternativa al FIR digitale. Può essere utilizzato nelle specifiche situazioni di emergenza previste dalla normativa RENTRI, tra cui quelle disciplinate dal D.D. n. 254/2026.
6. Cos’è la gestione RENTRI?
Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è il sistema digitale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la gestione, il tracciamento e il controllo del ciclo di vita dei rifiuti in Italia. Sostituisce i vecchi registri di carico e scarico e i formulari di identificazione del rifiuto (FIR). Monitora la movimentazione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
7. Per chi non è obbligatorio il RENTRI?
L’iscrizione al RENTRI non è obbligatoria per le piccole aziende che producono solo rifiuti non pericolosi, per gli agricoltori con bassi ricavi e per chi gestisce solo rifiuti urbani.
