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A oggi sono stimati circa 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto (MCA). Per una gestione ottimale è importante stabilire la distinzione tra MCA di natura compatta e friabile: l’amianto in matrice compatta può essere ridotto in polvere con l’impiego di attrezzi meccanici manuali o funzionanti ad alta velocità (come dischi abrasivi, frese, etc.), a differenza dell’amianto in matrice friabile che può essere ridotto in polvere attraverso l’azione manuale.

L’amianto in passato è stato frequentemente utilizzato negli edifici per le sue caratteristiche versatili e lavorabili, oltre che per una basso costo di produzione.
Rappresenta un ambito rilevante per l’edilizia pubblica: scuole, strutture sanitarie, edifici di edilizia residenziale pubblica, immobili di enti statali e territoriali sono edifici costruiti tra gli anni ’60 e anni ’90, di conseguenza vedono la presenza massiccia di MCA.

Le politiche europee di riqualificazione edilizia richiedono una visione sistemica che integri energia, ambiente e rigenerazione urbana. In quest’ottica si inserisce la strategia “Renovation wave” che si focalizza sulla ristrutturazione profonda degli edifici per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione, efficienza energetica e sostenibilità.

Il contesto europeo indirizza gli Stati membri verso interventi strutturali basati su: aumento delle ristrutturazioni, miglioramento delle prestazioni energetiche, integrazione fra politiche ambientali, sanitarie e sociali e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
In Italia, dove l’amianto è ancora diffuso, la conoscenza delle sue tipologie e dei contesti di presenza è essenziale per una gestione efficace e preventiva.

Quadro normativo: l’evoluzione storica

evoluzione quadro normativo della bonifica amianto

A partire dal 1992, con la Legge n.257, l’Italia ha introdotto il divieto di estrazione, fabbricazione e commercializzazione dell’amianto.
Viene affidato alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, smaltimento e bonifica per prevenire i pericoli che possono derivare dal materiale. Per la realizzazione di questo progetto è stato emanato il DPR 08 agosto 1994: l’art. 8 di questo decreto stabilisce che una volta definita la scala di priorità, si deve procedere con controlli periodici in relazione alle possibili situazioni di pericolo.

Il Decreto Ministeriale del 6-9-1994 ha poi stabilito le normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della L. 257/1992. Questo Decreto è il riferimento tecnico per:

  • L’ispezione
  • Il campionamento
  • L’analisi e valutazione del rischio

Nel Decreto Ministeriale 101 del 2003, si prevede la mappatura delle zone del territorio interessate dalla presenza di amianto. Due fasi importanti:
1- L’individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell’ambiente naturale o costruito (mappatura delle zone con presenza di amianto).
2- La selezione, fra i siti individuati nella prima fase, di quelli con necessità di bonifica urgente.

Il citato DM introduce per la mappatura due novità: l’uso di strumenti informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni, secondo gli standard del Sistema Informativo Nazionale (SINANET) e la georeferenziazione dei siti individuati.

Si parla di tutela della salute dei lavoratori esposti a rischio di inalazione di amianto con il Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico salute e sicurezza sul lavoro: Titolo IX, Capo III sull’amianto”. In particolare, gli articoli da 246 a 261 regolano la protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto con specifico riferimento a:

– Obblighi di notifica, art. 250, da parte del datore di lavoro all’organo di vigilanza (ASL) competente prima dell’inizio dei lavori
– Valutazione del rischio, art. 251, per cui si definiscono le misure di prevenzione e protezione obbligatorie per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto. Si impone di ridurre al minimo la concentrazione di fibre aerodisperse tramite procedure tecniche (aspirazione, abbattimento con acqua, incapsulamento), l’uso di DPI e corretta gestione dei rifiuti.

Nel 2023 vi è un punto di svolta nella disciplina europea: con la Dir.UE 2023/2668 viene modificata la Dir. 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.

La direttiva 2023/2668 introduce una logica di prevenzione sistemica e anticipata, per cui si prevede:

  • Prima dell’avvio dei lavori, individuazione dei MCA.
  • Priorità della rimozione quando tecnicamente possibile.
  • Rafforzamento della formazione, sorveglianza sanitaria e tracciabilità.

Inoltre, si riconosce la necessità di figure professionali ed esperte incaricate di individuare, valutare e gestire il rischio amianto: nel contesto italiano il profilo idoneo è riconducibile al Responsabile del Rischio Amianto (RRA).

Questa direttiva europea è stata recepita in Italia con il D.Lgs. del 31 dicembre 2025, N. 213: con questo decreto oltre ad aggiornare le procedure, ridefinisce il perimetro concettuale della prevenzione spostando il baricentro dalla mera osservanza formale degli obblighi, alla effettività delle tutele. Si consolida un ordinamento che già era emerso a livello europeo: la tutela della salute e dell’ambiente deve fondarsi su sistemi dinamici capaci di intercettare rischi emergenti, nuove categorie esposte e contesti non più riconducibili allo schema industriale tradizionale.

 

Gestione rischio amianto: le figure coinvolte

La gestione del rischio amianto coinvolge figure diverse che assumono ruoli previsti dalla legislazione o normativa tecnica:

  1. Il proprietario immobile.
  2. RRA (Responsabile del Rischio Amianto): questa figura è stata individuata nel D.M. 06/09/1994, ma assume nuovo rilievo nella Direttiva UE 2023/2668: questa figura è l’operatore qualificato per esaminare i materiali potenzialmente contenenti amianto prima delle attività lavorative.
  3. Addetto al censimento (UNI 11903:2023): questa figure deve interagire sempre con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con coordinamento documentato in fase di aggiornamento della valutazione dei rischi.
  4. SPP/RSPP (D.Lgs. 81/2008).
  5. Imprese bonifica (Albo ANGA cat. 10A/10B).
  6. ASL/Organi di controllo (trasmissione documenti).

Censimento dell’amianto: in cosa consiste?

Il censimento è l’attività documentata effettuata per individuare e caratterizzare i MCA in edifici, attrezzature, macchine e impianti. Una volta confermata la presenza di MCA la figura dell’RRA viene nominata. La competenza di valutare il rischio è soggetta al datore di lavoro che può avvalersi di un RSPP.
Il censimento è armonizzato dalla UNI 11870:2022 e si articola in 3 fasi:

  1. Indagini preliminari (quali la raccolta delle informazioni sull’edificio e sopralluogo).
  2. Campionamenti e analisi (attivati quando la presenza di amianto non sia già documentata).
  3. Redazione della relazione di censimento.

 

Come avviene la valutazione dello stato di degrado dei MCA

Ci sono 4 fattori principali che determinano il degrado dei MCA:

  1. Fattori di degrado naturale (piogge acide, gelo e disgelo, azione meccanica degli agenti atmosferici), sono causati dagli agenti atmosferici modificando lo stato fisico della matrice.
  2. Fattori di degrado di origine antropica (vibrazioni dell’edificio, interventi manutentivi e di pulizia, urti e danneggiamenti accidentali).
  3. Fattori di degrado chimico (inquinamento atmosferico e ambienti aggressivi).
  4. Fattori di degrado biologico (colonizzazione da parte di organismi come muffe, muschi etc.).

Per rendere oggettiva la valutazione vengono utilizzati degli algoritmi come:

  • monodimensionali a punteggio;
  • bidimensionali con valutazione del contesto (Algoritmo Amleto);
  • schede tecniche validate dalle ARPA;
  • UNI/PdR 152-1:2023 per coperture e tamponamenti in matrice cementizia;
  • algoritmo VERSAR.

E’ possibile rappresentare, con il metodo VERSAR , 6 zone di rischio con ciascuna differenti indicazioni sulle modalità gestionali del degrado in atto:

rappresentazione con il metodo VERSAR di 6 zone di rischio

Consulta le informazioni  sul sito ufficiale dell’INAIL al seguente link. 

 

FAQ

1) Cos’è l’amianto e dove si trova più frequentemente?  L’amianto è un materiale ampiamente utilizzato in passato in edilizia per il basso costo e le buone proprietà tecniche. E’ ancora oggi molto diffuso, soprattutto in edifici costruiti tra gli anni ’60 e ’90, come scuole, ospedali e immobili pubblici.

2) Qual è la differenza tra amianto compatto e friabile? L’amianto in matrice compatta è resistente e si deteriora solo con strumenti meccanici. L’amianto friabile è molto più pericoloso perché può essere facilmente sbriciolato anche manualmente, liberando fibre nell’aria.

3) Perché l’amianto è un problema durante le ristrutturazioni? Gli interventi edilizi (coperture, facciate, impianti, isolamento) possono danneggiare i MCA e causare il rilascio di fibre, con rischi per lavoratori, occupanti e ambiente.

4) Cos’è la strategia europea “Renovation wave”? È una politica dell’Unione Europea che promuove la riqualificazione profonda degli edifici per migliorare efficienza energetica e sostenibilità, aumentando il numero di ristrutturazioni.

5) Quali sono le principali norme italiane sull’amianto? Legge 257/1992: vieta l’uso dell’amianto, D.M. 6/9/1994: definisce metodi tecnici per controllo e valutazione, D.Lgs. 81/2008: tutela la salute dei lavoratori, D.M. 101/2003: introduce la mappatura dei siti contaminati

6) Cos’è il censimento dell’amianto? È l’attività di individuazione e analisi dei MCA presenti in edifici o impianti. Si articola in: indagini preliminari, campionamento e analisi, relazione tecnica finale

7) Come si valuta il degrado dei materiali contenenti amianto? Si considerano fattori naturali, chimici, biologici e antropici. La valutazione avviene tramite algoritmi e metodi tecnici (es. VERSAR, Amleto).

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