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L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (www.inail.it) ha pubblicato on line un opuscolo informativo su “Quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti“

Alcuni estratti dalla pubblicazione.

“Secondo l’Organizzazione Mondiale della  Sanità, nel mondo le persone ancora esposte all’amianto nei luoghi di lavoro sono circa 125 milioni.  Solo in Europa sono 15000 le morti asbesto-correlate che  avvengono ogni anno e l’amianto è responsabile di circa la metà di tutti i decessi per  cancro sviluppato sul posto di lavoro”.

“Al pesantissimo impatto sociale delle  patologie asbesto-correlate si somma quello economico. Secondo stime recenti, infatti, nel  nostro continente i decessi per  mesotelioma costano più di 1,5 miliardi di euro all’anno“.

“Tra gli strumenti utilizzati per  garantire la tutela dei lavoratori rientra anche la prestazione aggiuntiva finanziata dal  Fondo per  le Vittime dell’Amianto, istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, dalla  legge finanziaria del  2008  (244/2007).
Si tratta di un ulteriore indennizzo economico  destinato ai  titolari di  rendite per  malattie correlate all’esposizione all’amianto e alla fibra  “fiberfrax” e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti”.

“Il finanziamento del Fondo e a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle  imprese si provvede con un addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto. Per l’erogazione della prestazione e la riscossione delle addizionali previste, il Fondo si avvale a titolo gratuito degli uffici e delle competenti strutture dell’Inail”.

“La prestazione aggiuntiva,  fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti non è soggetta a tassazione Irpef ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue e effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto per le rendite asbesto-correlate erogate nell’anno di riferimento”.

Normativa

  • Determina del Presidente n. 257 dell’11 luglio 2016
    Fondo vittime dell’amianto di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi 241-246, e al Decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30. Determinazione della misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva per l’anno 2015.
  • Determina del Presidente n. 256 dell’11 luglio 2016
    Fondo vittime dell’amianto di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 commi 241-246, e al Decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30. Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l’anno 2014.
  • Determina del Presidente n. 255 dell’11 luglio 2016
    Fondo vittime dell’amianto di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 commi 241-246, e al Decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30. Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l’anno 2013.
  • Determina del Presidente n. 302 del 3 agosto 2015
    Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre n. 244, art. 1, commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30. Determinazione della misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva per l’anno 2014.
  • Circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011
    Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).