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Proroga del FIR digitale: fino al 15 settembre 2026 resta possibile utilizzare il formulario cartaceo

 

Il Formulario Identificazione Rifiuti -FIR- è un documento che accompagna il trasporto dei rifiuti e che contiene le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, del produttore, del trasportatore e del destinatario.

Il FIR sostituisce tutti i documenti previsti per il “trasporto dei rifiuti”, tranne la documentazione del trasporto merci pericolose. Questo documento contiene le informazioni riguardanti il rifiuto, quali: 

  • Caratteristiche
  • Origine
  • Tipologia
  • Quantità 
  • Codici CER
  • Classe di pericolo
  • Dati identificativi del produttore, detentore, trasportatore e destinatario

 

Quando non è necessario il FIR

Il formulario non è necessario quando:

  1. Il trasporto di rifiuti urbani da parte dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da questo delegato;
  2. Il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs 152/2006);
  3. Il trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs 152/2006);
  4. Il trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
  5. La movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9, D.lgs 152/2006);
  6. I trasporti transfrontalieri (art. 193 comma 7, D.lgs 152/2006).

 

Novità della Legge n.26 del 27/02/2026

FIR digitale - schema normativo

 

A partire dal 1° marzo 2026 è entrata in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n.26, che converte il Decreto Milleproroghe. 

Questa legge interviene sulle tempistiche relative alla digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. La data iniziale entro cui le imprese potevano decidere di adottare il FIR digitale era il 13 febbraio: con questa Legge viene posticipato al 15 settembre 2026.

Il formato scelto dal produttore vale per tutta la filiera: la normativa chiarisce un aspetto fondamentale per cui è il produttore o detentore del rifiuto a determinare il formato del formulario. Di conseguenza, se il produttore emette il FIR digitale, anche trasportatore e destinatario dovranno gestire l’intero documento in formato digitale; se il produttore utilizza il FIR cartaceo, tutta la filiera dovrà continuare a operare esclusivamente in formato cartaceo. Non è quindi possibile alternare i due formati all’interno della stessa movimentazione.

È importante sottolineare che la proroga non riguarda l’obbligo di iscrizione al RENTRI, che resta invariato per i soggetti tenuti all’iscrizione, ma esclusivamente la modalità di gestione del formulario di identificazione dei rifiuti, che l’impresa può decidere quale tipologia (se cartacea o digitale) utilizzare. Sono infatti sospese le sanzioni fino al 15 settembre 2026.

 

Conservazione del Formulario Rifiuti

Il FIR deve essere conservato per 3  anni, in seguito alle modifiche del D. Lgs. 116/2020 al Testo Unico Ambientale in recepimento alle direttive europee del 2018/851 e 2018/852.

 

Una fase di transizione verso il digitale

La proroga rappresenta una fase di accompagnamento verso la piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti prevista dal RENTRI.

Fino al 15 settembre 2026 le imprese potranno quindi organizzare il passaggio al formulario digitale con maggiore gradualità, continuando a utilizzare il modello cartaceo senza incorrere nelle sanzioni relative alla trasmissione dei dati al Registro.

Dal 16 settembre 2026, salvo ulteriori interventi normativi, il formulario digitale diventerà la modalità ordinaria di gestione per i soggetti interessati e troverà piena applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa.

 

FAQ

1. Cos’è il FIR digitale? Il FIR digitale (chiamato anche XFIR) è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato elettronico che sostituisce il classico modulo cartaceo per certificare la tracciabilità e trasporto dei rifiuti.  Questo formulario si inserisce nel RENTRI -Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

2. Chi ha l’obbligo del FIR digitale? L’obbligo del FIR digitale riguarda le imprese che sono iscritte al RENTRI. Il produttore/detentore del rifiuto può scegliere il formato digitale o cartaceo che dovrà valere per tutta la filiera (trasportatori e destinatari). Le aziende con +10 dipendenti hanno l’obbligo di adottare il FIR digitale per tutti i rifiuti pericolosi e non. Le aziende fino a 10 dipendenti hanno l’obbligo solo per i rifiuti pericolosi. 

3. Come si emette il FIR digitale? Il FIR si emette e compila direttamente tramite l’applicazione ufficiale o i servizi web del portale RENTRI. 

4. Fino a quando si può utilizzare il FIR cartaceo? Grazie alla Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, il formulario cartaceo può essere utilizzato in alternativa al FIR digitale fino al 15 settembre 2026.

5. Chi decide se utilizzare il FIR cartaceo o digitale? La scelta spetta al produttore o detentore del rifiuto, che determina il formato del formulario per l’intera movimentazione. 

6. Le sanzioni sono sospese durante il periodo di proroga? Si, fino al 15 settembre 2026 sono sospese le sanzioni relative all’utilizzo del FIR digitale e alla trasmissione dei dati al RENTRI. 

Per avere maggiori informazioni sulla gestione rifiuti compila il form

oppure chiamaci al numero 342.55.67.993